Art. 249 — Modalità di esercizio dell'opzione (articolo 1, comma 120, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

L'opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui all'articolo 248, comma 1, siano posseduti nel predetto termine. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di «Società di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Imposte sui Redditi (2026)art. 248