Art. 237 — Opzione per il regime ordinario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi (articolo 1, comma 70, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.