Art. 239 — Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività (articolo 16 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)
Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114.
L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.