Art. 231 — Obblighi di adeguata verifica (articolo 8 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 232 a 235.

Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui è identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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