Art. 231 — Obblighi di adeguata verifica (articolo 8 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)
I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 230 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 232 a 235.
Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui è identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.