Art. 235 — Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale (articolo 12 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 231 a 234, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un'istituzione finanziaria può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altre finalità fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 234.

Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 231 a 234. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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