Art. 237 — Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni (articolo 14, commi 1 e 2, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

A seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione impedisce, all'utente di cripto-attività che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 232 a 235, di effettuare operazioni oggetto di comunicazione.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 232 a 235, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 236 fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →