Art. 100 — Valore della produzione netta oggetto di concordato (articolo 17 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 98 e 99 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.