Art. 30 — Interessi di mora

Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo , esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

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