Art. 485 — Vendita della nave
Insieme con la istanza di autorizzazione a vendere la nave, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare, nella forma dei depositi giudiziari, l'importo approssimativo delle spese e i documenti necessari per la vendita.
La vendita si fa per contanti, secondo le modalità prescritte dai primi tre commi dell'articolo 659 del codice, e la somma ricavata è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Il processo verbale di vendita è fatto registrare ed è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave per essere reso pubblico a norma dell'articolo 256 del codice; di esso è dato avviso ai creditori ipotecari.