Art. 659 — Modalità dell'incanto
L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col sistema della candela vergine.
La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l'offerta maggiore.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da altra valida.
L'incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel primo giorno seguente non festivo.