Art. 484 — Rinvio delle parti avanti il collegio

Il presidente del tribunale, se non sono depositati nel termine i documenti indicati dal terzo comma dell'articolo 621 del codice, e se non è presentata istanza di proroga del termine nell'ipotesi in cui non è depositata insieme con la domanda di limitazione la dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il collegio.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →