Art. 484 — Rinvio delle parti avanti il collegio
Il presidente del tribunale, se non sono depositati nel termine i documenti indicati dal terzo comma dell'articolo 621 del codice, e se non è presentata istanza di proroga del termine nell'ipotesi in cui non è depositata insieme con la domanda di limitazione la dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il collegio.