Art. 487 — Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi

Se il tribunale omette di fissare il termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del procedimento di limitazione.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →