Art. 488 — Prefissione di termine all'armatore

Il proprietario della nave ed ogni altro coobligato o responsabile in garanzia di debiti dell'armatore, quando siano escussi da un creditore assoggettabile a limitazione, possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l'armatore dichiari se intende avvalersi del beneficio della limitazione.

L'armatore che abbia lasciato trascorrere inutilmente questo termine non può più opporre il beneficio della limitazione al richiedente che agisce in via di regresso.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →