Art. 121-bis — Trattamento di fine servizio

1. Ai piloti effettivi con un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualità di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, è dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio.

2. Il trattamento di fine servizio è calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile.

3. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro.

4. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonché alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nonché per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile ed indennità equipollenti.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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