Art. 119 — Rimborso della quota e restituzione della cauzione

Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al servizio della corporazione.

Il valore della quota, al momento della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →