Art. 39 — Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

a-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N.4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26;

a-ter) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N.4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26.

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.

Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

Note di aggiornamento (3)
  • (16) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato."
  • (28) Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
  • (29) Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

L’articolo prevede sanzioni per chi, nell’assistenza fiscale, rilascia visti, asseverazioni o certificazioni infedeli, e per i sostituti d’imposta che non rispettano determinati obblighi. Per alcuni visti infedeli relativi a dichiarazioni dei redditi, il responsabile paga il 30% della maggiore imposta, salvo che l’errore dipenda da dolo o colpa grave del contribuente; in specifiche condizioni è possibile correggere la dichiarazione o comunicare i dati rettificati con una riduzione della somma dovuta. Le violazioni possono comportare anche sospensione o divieto di svolgere l’attività, mentre i CAF possono essere responsabili in solido con il trasgressore. L’articolo disciplina inoltre chi accerta le violazioni e prevede sanzioni per gravi irregolarità nell’assistenza fiscale e per il mancato rispetto dei livelli di servizio.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l’affidabilità dell’assistenza fiscale e la correttezza delle informazioni trasmesse all’amministrazione finanziaria. Le sanzioni economiche e le limitazioni dell’attività incentivano controlli accurati e tutelano contribuenti ed erario dagli errori e dalle irregolarità.

Domande frequenti

Che cosa rischio se rilascio un visto di conformità infedele?

Può essere applicata una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. Per alcuni visti relativi a dichiarazioni dei redditi si applica invece il pagamento del 30% della maggiore imposta, alle condizioni previste dalla norma; violazioni ripetute o particolarmente gravi possono comportare sospensione o inibizione.

Se l’errore nel visto è stato causato dal contribuente, pago comunque il 30%?

Non si applica tale pagamento quando il visto infedele è stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Posso correggere una dichiarazione con un visto infedele prima che mi venga contestato?

Se l’infedeltà non è già stata contestata con la comunicazione indicata dalla norma, il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa oppure comunicare i dati della rettifica. In questo caso la somma dovuta può essere ridotta secondo le regole sul ravvedimento.

Il CAF può essere chiamato a pagare insieme al professionista responsabile?

Sì. Il CAF per il quale ha operato il trasgressore è obbligato in solido al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e delle altre somme previste.

Che conseguenze può avere un CAF che fornisce informazioni false o viola ripetutamente le regole?

L’autorizzazione all’assistenza fiscale può essere sospesa da tre a dodici mesi. In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi può essere revocata; nei casi di particolare gravità è prevista la sospensione cautelare.