Art. 7-bis — Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere.

Note di aggiornamento (1)
  • (16) La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato."
Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

La norma sanziona chi deve trasmettere telematicamente dichiarazioni fiscali e le invia in ritardo oppure non le invia. Per i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la sanzione varia da un milione a dieci milioni di lire. La stessa sanzione riguarda i soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998 quando non trasmettono tempestivamente dichiarazioni o atti che si erano impegnati a trasmettere.

Perché esiste questa norma

La norma tutela la regolarità e la tempestività dei flussi informativi fiscali trasmessi per via telematica. La responsabilità è posta a carico dei soggetti incaricati della trasmissione, così da incentivare il rispetto degli obblighi assunti e consentire all’amministrazione finanziaria di ricevere i dati nei tempi previsti.

Domande frequenti

Chi risponde se il professionista incaricato trasmette la dichiarazione in ritardo?

La sanzione colpisce il soggetto obbligato alla trasmissione, se rientra tra quelli indicati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, oppure tra gli incaricati richiamati dalla norma.

La sanzione si applica anche se la dichiarazione non viene trasmessa affatto?

Sì. La disposizione equipara, ai fini sanzionatori, la trasmissione tardiva e l’omessa trasmissione.

Un intermediario risponde anche per un atto diverso dalla dichiarazione?

Sì, quando appartiene ai soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998 e aveva assunto l’impegno a trasmettere quell’atto.

A quanto ammonta la sanzione prevista?

Il testo stabilisce una sanzione amministrativa da un milione a dieci milioni di lire. L’importo concreto deve essere determinato nell’applicazione della disciplina sanzionatoria vigente.

Se la violazione era già stata contestata, posso chiedere la restituzione di quanto pagato?

No. La nota di aggiornamento precisa che, per le violazioni già contestate alla data di entrata in vigore della legge richiamata, non si procede alla restituzione delle somme eventualmente pagate.

Richiamato da

  • Versamenti Unitari e Compensazione (D.Lgs. 241/1997)art. 39