Art. 34 — Attività

I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:

a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari;

b) redigono le scritture contabili;

c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;

d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;

f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 assicurando adeguati livelli di servizio.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione.

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

I centri di assistenza fiscale aiutano imprese e contribuenti, ma il tipo di centro determina chi può rivolgersi a esso. Alcune imprese sono escluse, tra cui quelle soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che devono nominare il collegio sindacale, salvo la specifica eccezione prevista per cooperative e consorzi. I centri possono preparare dichiarazioni, verificare i documenti, tenere scritture contabili e trasmettere i risultati agli enti e ai sostituti d’imposta. Per determinate dichiarazioni di lavoratori dipendenti e assimilati, i centri rivolti ai contribuenti non titolari di redditi autonomi o d’impresa devono rispettare livelli di servizio definiti dall’Agenzia delle entrate.

Perché esiste questa norma

La norma organizza l’assistenza fiscale distinguendo i centri in base ai soggetti che possono assistere e alle attività svolte. Mira a rendere più affidabili gli adempimenti e a garantire livelli adeguati di servizio per alcune categorie di contribuenti.

Domande frequenti

Posso rivolgermi a un centro per preparare la dichiarazione dei redditi?

Sì, i centri prestano assistenza ai contribuenti che la richiedono, nei limiti delle categorie che ciascun tipo di centro è autorizzato ad assistere.

La mia impresa può ricevere assistenza fiscale?

In linea generale sì, ma sono previste esclusioni, tra cui le imprese soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute a nominare il collegio sindacale.

Un lavoratore dipendente può chiedere al centro di controllare la dichiarazione?

Sì. Per determinate dichiarazioni di lavoratori dipendenti e assimilati, i centri previsti dalla norma verificano la conformità dei dati ai documenti e svolgono gli altri compiti indicati.

Il centro deve darmi una copia della dichiarazione?

Sì. Tra i suoi compiti rientra consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte.

Chi stabilisce il livello di servizio che il centro deve garantire?

Lo stabilisce un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche come misurarlo e considera gli esiti dell’assistenza fiscale.

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