Art. 37 — Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) elaborano le dichiarazioni;

c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7;

e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.

I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazionee consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:

1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

c-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 OTTOBRE 2023, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2023, N. 191;

d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione ....

I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'articolo 34.

I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Note di aggiornamento (1)
  • (51) Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Alcuni sostituti d’imposta, come i datori di lavoro che erogano determinati redditi, possono offrire assistenza fiscale ai propri dipendenti o percipienti. Se decidono di farlo, ricevono e controllano le dichiarazioni, ne consegnano copia e prospetto di liquidazione e trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate. La trasmissione ha scadenze diverse secondo il periodo in cui il contribuente presenta la dichiarazione: dal 15 giugno al 30 settembre. Il risultato contabile delle dichiarazioni predisposte dai centri di assistenza fiscale è regolato tramite ritenute, aumentando quelle dovute o riducendole in presenza di un credito.

Perché esiste questa norma

La norma facilita la presentazione e la gestione delle dichiarazioni attraverso il sostituto d’imposta, avvicinando il servizio al contribuente. Stabilisce inoltre controlli, trasmissioni e conguagli per assicurare che i risultati delle dichiarazioni siano comunicati e applicati correttamente.

Domande frequenti

Il mio datore di lavoro è obbligato a offrirmi assistenza fiscale?

No. I sostituti d’imposta che erogano i redditi indicati possono scegliere di prestarla. Chi intende farlo deve comunicarlo ai propri sostituiti entro il 15 gennaio di ogni anno.

Entro quando viene trasmessa la mia dichiarazione?

Dipende da quando la presenti: entro il 15 giugno se la consegni entro il 31 maggio; entro il 29 giugno se la presenti dal 1° al 20 giugno; entro il 23 luglio se la presenti dal 21 giugno al 15 luglio; entro il 15 settembre se la presenti dal 16 luglio al 31 agosto; entro il 30 settembre se la presenti dal 1° al 30 settembre.

Posso controllare la dichiarazione prima che venga inviata?

Sì. Il sostituto che presta assistenza deve consegnarti una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione prima della trasmissione.

Se il mio datore di lavoro non offre assistenza, posso rivolgermi a un centro di assistenza fiscale?

Sì. Anche il sostituto che non presta assistenza deve consentire al centro di raccogliere gli atti e i documenti necessari per la sua attività.

Come vengono recuperati un debito o un credito risultanti dalla dichiarazione?

Il debito, per saldo o acconto, viene aggiunto alle ritenute d’acconto; il credito viene invece detratto da esse. La norma prevede questa modalità per il risultato delle dichiarazioni elaborate dai centri.

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