Art. 38 — Compensi

Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175.

Nessun compenso spetta ai sostituti per le attività di cui al comma 4 del predetto articolo 37. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

La misura dei compensi previsti nel presente articolo è adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.

Note di aggiornamento (11)
  • (15) Il Decreto 1 agosto 2001 (in G.U. 3/11/2001, n. 256) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di L. 25.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a L. 25.650". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di L. 20.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a L. 20.520".
  • (17) IL Decreto 26 novembre 2002 (in G.U. 21/01/2003, n. 16) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,25 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 13,61". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 10,60 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38 a Euro 10,89".
  • (18) Il Decreto 24 giugno 2003 (in G.U. 26/08/2003, n. 197) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,61 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 13,98". Ha inoltre disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il compenso di Euro 10,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,18".
  • (19) Il Decreto 6 maggio 2004 (in G.U. 23 luglio 2004, n. 171) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,98 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2003 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,33". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,18 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2003 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,46".
  • (20) Il Decreto 24 marzo 2005 (in G.U. 17/05/2005, n. 113) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,33 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,62". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,46 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,69".
  • (21) Il Decreto 19 aprile 2006 (in G.U. 20/06/2006, n. 141) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,62 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,87". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,69 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,89".
  • (24) Il Decreto 21 maggio 2007 (in G.U. 09/07/2007, n. 157) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,87 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 15,17". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 12,13".
  • (28) Il Decreto 13 maggio 2009 (in G.U. 18/09/2009, n. 217) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a 15,43 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a 15,92." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a 12,34 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a 12,73."
  • (31) IL Decreto 5 agosto 2010 (in G.U. 13/09/2010, n. 214) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2008 a €15,92 con decreto ministeriale del 13 maggio 2009, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 16,03". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2008 a € 12,73 con decreto ministeriale del 13 maggio 2009, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a €12,82".
  • (33) IL Decreto 14 giugno 2011 (in G.U. 12/09/2011, n. 212) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 16,03 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 16,29". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "11 compenso di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 12,82 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 13,03".
  • (34) La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012".
Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

Per l’elaborazione e l’invio delle dichiarazioni indicate dalla norma, spetta ai centri di assistenza fiscale e, dal 2006, ai professionisti abilitati un compenso a carico dello Stato: 14 euro per una dichiarazione e 26 euro per una dichiarazione congiunta. Gli importi sono adeguati annualmente in base alla variazione dei prezzi rilevata dall’Istat; le modalità di pagamento sono stabilite con decreto ministeriale. I compensi non sono considerati corrispettivi ai fini dell’IVA. Ai sostituti d’imposta non spetta un compenso per le attività richiamate dalla norma.

Perché esiste questa norma

La norma remunera l’attività di assistenza fiscale svolta da soggetti abilitati e ne pone il costo a carico dello Stato. L’adeguamento annuale mira a mantenere il valore dei compensi in rapporto all’andamento dei prezzi.

Domande frequenti

Quanto riceve un centro di assistenza fiscale per una dichiarazione?

La norma indica 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, con adeguamento annuale secondo la variazione dei prezzi rilevata dall’Istat.

Il compenso è lo stesso per una dichiarazione congiunta?

No. Per l’elaborazione e la trasmissione di una dichiarazione congiunta è previsto un compenso di 26 euro, anch’esso soggetto all’adeguamento annuale.

Anche il professionista abilitato può ricevere il compenso?

Sì. Dal 2006 il compenso spetta anche agli iscritti agli albi professionali indicati dalla norma, per le attività di assistenza fiscale richiamate.

Il sostituto d’imposta riceve un compenso per queste attività?

No. La norma esclude il compenso per i sostituti d’imposta per le attività richiamate.

Sul compenso si applica l’IVA?

No. La norma stabilisce che questi compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.