Art. 32 — Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale

I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati ''Centrì', possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e) sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

L’articolo stabilisce quali organizzazioni possono creare un centro di assistenza fiscale. Possono farlo alcune associazioni di imprenditori con una storia e una rappresentatività adeguate, oppure organizzazioni da esse delegate. Sono ammessi anche sindacati di lavoratori e pensionati, sostituti d’imposta e associazioni di lavoratori promotrici di patronati, purché raggiungano almeno 50.000 aderenti o dipendenti, secondo i casi. Per alcune associazioni imprenditoriali sono inoltre richieste una presenza organizzata in almeno 30 province e una determinata percentuale di iscritti nella categoria.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che i centri di assistenza fiscale siano costituiti da soggetti stabili, rappresentativi e dotati di una struttura sufficientemente ampia. In questo modo si tutela l’affidamento dei contribuenti e la qualità dell’assistenza fiscale prestata.

Domande frequenti

Qualsiasi associazione può aprire un centro di assistenza fiscale?

No. Deve rientrare in una delle categorie previste e, in diversi casi, rispettare requisiti di anzianità, rappresentatività territoriale o numero minimo di aderenti.

Un’associazione imprenditoriale non presente nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro può costituire un centro?

Sì, se è costituita da almeno dieci anni, ottiene il riconoscimento ministeriale della rilevanza nazionale, rappresenta almeno il 5 per cento della categoria e dispone di strutture in almeno 30 province.

Un’organizzazione locale può costituire autonomamente un centro di assistenza fiscale?

Può farlo se è un’organizzazione aderente a un’associazione imprenditoriale ammessa e agisce sulla base di una delega della relativa associazione nazionale.

Un sindacato dei lavoratori può promuovere un centro di assistenza fiscale?

Sì, se si tratta di un’organizzazione sindacale di lavoratori dipendenti o pensionati, oppure di una sua organizzazione territoriale delegata, con almeno 50.000 aderenti complessivi.

Un datore di lavoro o un’associazione di lavoratori può costituire un centro?

Sì, rispettivamente se è un sostituto d’imposta con almeno 50.000 dipendenti complessivi oppure un’associazione promotrice di un patronato riconosciuto con almeno 50.000 aderenti complessivi.

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