Art. 35 — Responsabili dei centri

Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f):

a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;

b) rilascia, a seguito della attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 34, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

L’articolo stabilisce quali controlli e attestazioni possono rilasciare i responsabili dei centri di assistenza fiscale. Per alcuni centri, il responsabile può verificare la corrispondenza tra dichiarazione, documenti e scritture contabili e, per i dati usati negli studi di settore, attestarne la coerenza con le fonti disponibili. Per altri centri, il visto riguarda i dati della dichiarazione e la documentazione, anche dopo una specifica attività di assistenza. Anche alcuni professionisti abilitati alla trasmissione telematica possono rilasciare queste attestazioni per le dichiarazioni che hanno predisposto, su richiesta del contribuente.

Perché esiste questa norma

La norma mira a rendere più affidabili le dichiarazioni e i dati trasmessi all’amministrazione finanziaria, prevedendo verifiche da parte di soggetti qualificati. Le attestazioni documentano i controlli svolti e aiutano il contribuente a presentare informazioni coerenti con i documenti e le scritture contabili.

Domande frequenti

Il visto di conformità viene rilasciato automaticamente?

No. Nei casi previsti dall’articolo, il contribuente deve richiederlo al responsabile del centro o al professionista abilitato che ha predisposto la dichiarazione.

Che cosa controlla il visto rilasciato dal responsabile del centro?

A seconda del tipo di centro, controlla la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione e, in alcuni casi, con le scritture contabili.

Il responsabile può attestare i dati relativi agli studi di settore?

Sì, per i centri indicati al comma 1 può asseverare che gli elementi comunicati all’amministrazione finanziaria corrispondano alle scritture contabili e ad altra documentazione idonea.

Un professionista che trasmette dichiarazioni online può rilasciare il visto?

Sì, se appartiene alle categorie indicate nell’articolo, è abilitato alla trasmissione telematica e ha predisposto la dichiarazione. Il rilascio avviene su richiesta del contribuente.

Il visto riguarda sempre gli stessi documenti per tutti i centri?

No. Per alcuni centri può comprendere anche il confronto con le scritture contabili; per altri riguarda i dati della dichiarazione e la relativa documentazione, secondo le attività previste.

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