Art. 40 — Disposizioni di attuazione

Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri divigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'articolo 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;

c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;

d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.

Testo vigente al 18 giugno 2025. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Spiegazione

L’articolo affida a regolamenti del Ministro delle finanze il compito di rendere operative le regole sull’assistenza fiscale. I regolamenti devono disciplinare l’autorizzazione e l’iscrizione dei centri, i controlli dell’amministrazione e le condizioni per trasferire quote o azioni. Devono inoltre stabilire come svolgere i controlli sui contribuenti assistiti e come erogare i rimborsi. Sono previste anche garanzie a tutela dei contribuenti per eventuali danni, da commisurare anche al numero delle persone assistite.

Perché esiste questa norma

La norma mira a rendere effettive e uniformi le disposizioni sull’assistenza fiscale, regolando l’attività dei centri e la vigilanza pubblica. Le garanzie servono a proteggere i contribuenti dai danni collegati a visti, asseverazioni o certificazioni errati.

Domande frequenti

Chi stabilisce le regole per autorizzare un centro di assistenza fiscale?

Le stabilisce il Ministro delle finanze con regolamenti, che disciplinano i criteri per l’autorizzazione e l’iscrizione nell’apposito albo.

Un centro può trasferire liberamente le proprie quote a chiunque?

No. Il trasferimento deve avvenire tra soggetti autorizzati alla costituzione dei centri; le modalità sono definite dai regolamenti.

Chi controlla l’attività dei centri?

L’amministrazione finanziaria esercita poteri di vigilanza, anche ispettiva, secondo le modalità stabilite dai regolamenti.

Come vengono gestiti i controlli e i rimborsi per chi ha ricevuto assistenza fiscale?

Le modalità sono definite dai regolamenti e devono tenere conto del tipo di assistenza prestata, compreso l’eventuale supporto nella tenuta delle scritture contabili.

Se un visto o una certificazione causa un danno, è prevista una tutela economica?

Sì. I regolamenti devono prevedere garanzie adeguate per i danni ai contribuenti, anche in rapporto al numero di persone assistite.