Art. 517-octies — Pena accessoria e circostanze aggravanti

Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso..

Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se: 1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti; 2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; 3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito; 4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. .

Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

Testo aggiornato al 2026-07-16. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.