Art. 518 — Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.