Art. 931 — Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all'esercizio della professione.