Art. 930 — Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l'esercente

Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio.50

Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

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