Art. 726-sexies — Audizione mediante teleconferenza

Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.

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