Art. 608-bis — Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante

L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.113a115116

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