Art. 503 — Modi della vendita forzata

La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.

L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568 nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis.

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