Art. 48 — Sospensione dei processi

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento.

Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

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