Art. 2780 — Ordine dei privilegi sugli immobili

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771; 2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775; 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774; 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772; 5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. 5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.