Corte costituzionale

Sentenza n. 92/2026

Corte cost., sent. 28 maggio 2026, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
92/2026
Data di deposito
28 maggio 2026
Data di decisione
12 marzo 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:92

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47505

L’espressione «giudice naturale precostituito per legge» contenuta nell’art. 25, primo comma, Cost. indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, e garantisce il diritto del cittadino a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che quest’ultimo non sia un giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto già verificatosi o scelto direttamente dal legislatore. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47176; S. 88/1962 - mass. 1613).Il principio del giudice naturale mira non solo a tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l’indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé. (Precedenti: S. 38/2025 - mass. 46733).La precostituzione del giudice naturale non può venire esasperata sino a implicare una sorta di “ibernazione” dei criteri dettati per la competenza e per la giurisdizione; è essenziale soltanto che la eventuale mutazione non resti affidata alla mera discrezionalità del giudice. Esso, del resto, non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si sostanzia anche di tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza sulla base di criteri che, razionalmente, valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo. (Precedente: S. 268/1987 - mass. 4422).

Massima n. 47506

Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente codice di procedura civile e, in particolare, vi si ispira la disciplina che all’individuazione del giudice competente – vòlta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall’altro lato, l’idoneità, nella valutazione del legislatore, a rendere la migliore decisione di merito – non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al “bene della vita” oggetto della loro contesa. (Precedente: S. 77/2007).Il sistema delineato dall’art. 45 cod. proc. civ. risponde a una scelta organizzativa del legislatore, il quale, in ossequio a ragionevoli criteri di economia processuale, ha ritenuto di limitare la possibilità di conflitto di competenza ai soli casi in cui il contrasto concerna la competenza per materia o quella territoriale inderogabile, senza che ciò implichi violazione del principio del giudice naturale, in quanto la preclusione al riesame di ufficio da parte del giudice della riassunzione consegue pur sempre a un giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in applicazione di specifiche regole di diritto e suscettibile di impugnazione per l’eventuale violazione delle medesime. (Precedente: O. 361/1989 - mass. 13493).

Massima n. 47507

Il principio di buon andamento, pur essendo riferibile anche agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, mentre tale principio è estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale. (Precedenti: S. 172 del 2021 - mass. 44075; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 34/2020 - mass. 42627; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 174/2005 - mass. 29373).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Piacenza, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost., dell’art. 45 cod. proc. civ., nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, prevede che il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto nei soli casi di conflitto negativo di competenza per materia e per territorio derogabile, e non anche avverso le pronunce di incompetenza ratione valoris e per territorio semplice. La mancata estensione del regolamento di competenza d’ufficio a queste due ultime ipotesi non si risolve nell’attribuzione, al giudice adito per primo, del potere di decidere in modo arbitrario, insindacabile e in spregio alle regole che presidiano la garanzia del giudice naturale precostituito per legge: l’ordinamento, infatti, attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, l’appello, pone rimedi sufficienti a impedire che la cristallizzazione della designazione del giudice ad quem, pur erronea, si risolva in un pregiudizio per la effettività della tutela giurisdizionale, e proprio l’acquiescenza delle parti fa recedere l’interesse alla corretta applicazione dei criteri di riparto rispetto all’esigenza di ragionevole durata del processo. Nemmeno è ravvisabile la lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento, derivante dalla possibilità che casi identici siano trattati, da giudici egualmente muniti di potestas iudicandi, non sulla base di un criterio legale, ma a seconda della correttezza e buona fede della persona fisica designata come giudice naturale: nel caso in cui le parti non intendano reagire alla statuizione del primo giudice, infatti, si cristallizza una competenza che, pur potendo divergere dai criteri di ripartizione delle controversie, trova pur sempre fondamento in una regola – dettata dall’art. 44 cod. proc. civ. – avente i caratteri della predeterminazione e dell’astrattezza, così escludendosi anche una violazione della riserva di legge ex art. 111 Cost., mentre eventuali abusi applicativi si pongono quali elementi di mero fatto, sanzionabili alla stregua delle norme sulla responsabilità, anche disciplinare, del magistrato. Infine, non si ravvisano profili di lesione dell’art. 97 Cost., in quanto l’asserito incremento del carico di lavoro, per i magistrati dell’ufficio giudiziario davanti al quale trasmigra la causa, scaturisce dall’applicazione di una diversa disciplina della competenza, prevista e accettata dall’ordinamento anche in nome della ragionevole durata del processo, mentre il disagio e il disorientamento ipoteticamente subiti dalle parti sono da considerarsi alla luce dell’acquiescenza delle stesse alla declinatoria del giudice adito per primo; in modo connesso, l’incremento del contributo unificato appare una conseguenza della incontestabilità della determinazione del valore della controversia a opera del giudice che ha declinato la competenza e della translatio iudicii davanti al giudice dichiarato competente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze