Corte costituzionale

Sentenza n. 75/2026

Corte cost., sent. 12 maggio 2026, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
75/2026
Data di deposito
12 maggio 2026
Data di decisione
11 marzo 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 3, ultimo periodo, legge n. 192 del 18 giugno 1998
  • art. 33, comma 1, lett c), legge n. 118 del 5 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 47594

Gli inconvenienti di mero fatto sono irrilevanti ai fini del controllo di costituzionalità, perché non comportano un vizio intrinseco di illegittimità costituzionale delle norme censurate. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47176; S. 216/2013 - mass. 37264; S. 117/2012 - mass. 36316; S. 303/2011; S. 230/2010 - mass. 34782; O. 290/2011 - mass. 35901; O. 102/2011 - mass. 35516).

Massima n. 47595

L’espressione «giudice naturale precostituito per legge» indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, sicché il principio può considerarsi rispettato quando l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47176; S. 38/2025 - mass. 46733; S. 5/2025 - mass. 46619; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 30/2011 - mass. 35271; S. 452/1997 - 23623).Dall’aggettivo «naturale» di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., non è dato ricavare alcun contenuto normativo costituzionalmente vincolato in ordine alla disciplina della competenza, rimessa alla discrezionalità del legislatore. (Precedenti: S. 460/1994 - mass. 21203; O. 343/2001 - mass. 26735).Eventuali incertezze applicative della regola di competenza devono essere superate dall’interpretazione giurisprudenziale: anche un eventuale contrasto in ordine al significato da attribuirle non potrebbe per ciò solo, farla ritenere lesiva del principio del giudice naturale. (Precedente: S. 117/2012).

Massima n. 47596

L’ampia discrezionalità del legislatore in tema di configurazione degli istituti processuali va riconosciuta anche in ordine alla disciplina della competenza. (Precedenti: S. 146/2025 - mass. 47003; S. 76/2025 - mass. 46861; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46442; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 83/2024 - mass. 46133; S. 67/2023 - mass. 45524; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 117/2012; S. 237/2007 - mass. 31455; S. 341/2006 - mass. 30715).

Massima n. 47597

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e, per il profilo della ragionevole durata del processo, 111, secondo comma, Cost., dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, nella parte in cui prevede, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 33, comma 1, lett. c), della legge n. 118 del 2022, che le azioni civili esperibili in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa. L’esercizio del potere discrezionale del legislatore non è affatto manifestamente irragionevole o arbitrario, in quanto le sezioni specializzate sono maggiormente attrezzate per affrontare e risolvere questioni che, nell’ambito di un rapporto contrattuale tra imprese, presuppongono una «analisi del fenomeno economico» della dipendenza, sul quale possono innestarsi le condotte abusive vietate dalla legge. Inoltre, l’attribuzione di tale competenza semplifica l’individuazione del giudice deputato a trattare le controversie nascenti da possibili “interferenze” con le fattispecie di abuso di posizione dominante. Non viene leso neanche il principio del giudice naturale, in quanto, per la distribuzione degli affari tra le diverse sezioni di un medesimo ufficio giudiziario, il sistema tabellare si pone in linea con l’art. 25, secondo comma, Cost., purché, come nel caso di specie, operi nel rispetto della riserva di legge e, quindi, di criteri oggettivi e predeterminati rispetto all’insorgere della controversia. Né risultano violati, infine, il principio del giudice naturale e i canoni di specializzazione ed efficienza, a causa dell’attribuzione delle controversie in materia di abuso di dipendenza economica a un organo in composizione collegiale: da un lato, è proprio la collegialità della decisione a poter rendere più agevole l’elaborazione di orientamenti condivisi all’interno della sezione specializzata; dall’altro lato, va esclusa la possibilità di attribuire rilevanza, ai fini del rispetto del principio presidiato dall’art. 25, primo comma, Cost., alla diversa composizione (monocratica, anziché collegiale) dell’organo all’interno del medesimo ufficio giudiziario. (Precedenti: S. 257/2017 - mass. 40302; S. 254/2017; O. 63/2002 - mass. 26809; O. 152/2001 - mass. 26236).

Massima n. 47598

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, nella parte in cui prevede che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 33, comma 1, lett. c), della legge n. 118 del 2022, le azioni civili esperibili in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, «sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa». Il remittente evoca cumulativamente molteplici parametri costituzionali, senza offrire una motivazione puntuale relativa a ciascuno di essi e senza alcun reale argomento idoneo a spiegare la lesione asserita, se non con un’affermazione apodittica. (Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43716; S. 238/2014 - mass. 38136).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), sollevate in riferimento agli artt. 24, primo comma, 111, primo e secondo comma, per il profilo della effettività della tutela e di efficienza della risposta giurisdizionale, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge n. 118 del 2022, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e, per il profilo della ragionevole durata del processo, 111, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze