Corte costituzionale

Sentenza n. 63/2026

Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/2026
Data di deposito
30 aprile 2026
Data di decisione
11 marzo 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3-bis, legge n. 91 del 5 febbraio 1992
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025
  • legge n. 74 del 23 maggio 2025

Parametri

Massime

Massima n. 47467

Nel giudizio di legittimità costituzionale, non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento del terzo, la circostanza che quest’ultimo sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, in quanto l’accesso avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo. (Precedente: O. 85/2025).(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale avente a oggetto l’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a, a-bis e b, gli interventi di L.A. T. e altri, L.A. F., R. D.C.R.R. e altri e L.P. C.G., in quanto soggetti individuali, parti di processi analoghi a quello dal quale trae origine quello in esame o, comunque, destinatari della norma censurata, ma non del giudizio a quo. È altresì dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di AGIS, della Confederazione degli Italiani nel mondo e dell’Associazione italiana “Sardi Uniti” di Socorros Mutuos, in quanto, nessuno dei soggetti intervenienti è titolare di un interesse collegato in modo diretto e immediato con il giudizio a quo).

Massima n. 47468

Il principio del legittimo affidamento, ricavato dall’art. 3 Cost., è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti principi e diritti costituzionali. (Precedenti: S. 134/2025 - mass. 47010; S. 216/2023 - mass. 45905; S. 169/2022 - mass. 45025; S. 108/2019 - mass. 42264).L’esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell’affidamento. (Precedenti: S. 70/2024 - mass. 46108; S. 182/2022 - mass. 44952; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 136/2022 - mass. 44799; S. 56/1989).

Massima n. 47469

La retroattività propria è integrata allorché gli effetti giuridici di norme previgenti vengono esclusi ex tunc, attribuendo a fatti precedenti conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento. (Precedente: S. 173/2019 - mass. 41180).Sussiste ampia discrezionalità del legislatore nella limitazione della retroattività mediante norme transitorie e non risulta singolare che, in occasione di un mutamento di disciplina, la loro adozione tenga ferma l’applicazione delle norme previgenti ai procedimenti già avviati. (Precedenti: S. 376/2008 - mass. 32944; S. 246/1992 - mass. 18510, 18515, 18516).

Massima n. 47470

La trasformazione della forma di Stato determinata dalla Costituzione repubblicana, unitamente al suffragio universale pieno, ha comportato una modifica essenziale dello status di cittadino, connettendo lo status civitatis e lo status activae civitatis, che invece nello “Stato monoclasse”, basato sul suffragio ristretto per ragioni di censo e di istruzione, erano disgiunti. Si tratta di una “rivoluzione copernicana” nella relazione tra i cittadini e lo Stato apparato, ove ai primi, riuniti nel popolo, è affidata la sovranità non soltanto quoad titulum, ma anche quoad exercitium, stabilendo una congruenza tra l’essere soggetti in modo durevole a un determinato dominio politico, in quanto componenti del popolo dello Stato, e l’essere titolari di diritti di partecipazione democratica, in base alla quale le decisioni politiche vincolanti la comunità statale sono prese mediante il concorso degli stessi cittadini che a quelle decisioni sono assoggettati, subendone vantaggi, oneri e sacrifici. Il principio democratico, così inteso, consente di riconciliare la permanenza del dominio politico – che comporta la distinzione tra governanti e governati, tra comando e obbedienza – e il principio di autodeterminazione dei cittadini che formano il popolo sovrano, i quali risultano legati in maniera sostanziale alla vita dello Stato democratico, che essi costituiscono e sostengono.La partecipazione democratica che dà vita ad una comunità di destini politici si radica in un legame effettivo tra i cittadini e la comunità nazionale, la cui necessità emerge con nitore da alcuni principi costituzionali, quali il nesso tra territorio, popolo e sovranità, l’impegno attivo nella comunità nazionale tramite il lavoro, su cui la Repubblica è fondata e che è consustanziale alla visione costituzionale della cittadinanza, che comporta l’esistenza di un insieme effettivo di relazioni, legature sociali, condivisione di esperienze e responsabilità, quale sviluppo logico del principio di eguaglianza sostanziale. (Precedente: S. 137/2025 - mass. 46951).La più ampia garanzia del pluralismo offerta dalla Costituzione fa sì che il popolo sia articolato in una molteplicità di formazioni, politiche, economiche, sociali, religiose, culturali, senza escludere che al “popolo come molteplicità” si affianchi il “popolo come unità”, nella sua veste di corpo elettorale, quale figura soggettiva unitaria configurata dalla Costituzione nel suo art. 1, che fonda l’ordinamento democratico su un “singolare plurale”, su un “io collettivo” che necessariamente presuppone sia un legame con un territorio ove si esercita la sovranità, sia la condivisione di alcuni principi materiali che creano il senso della comune appartenenza, dell’identità collettiva.

Massima n. 47471

Le norme costituzionali evocano una correlazione fra cittadinanza e territorio dello Stato, in quanto luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali: i cittadini costituiscono il popolo in quanto, oltre al legame strutturato attraverso una qualche forma di partecipazione alla vita collettiva, la solidarietà, i diritti e i doveri reciproci, tendenzialmente condividono i principi costituzionali, che sono l’espressione dei valori civici su cui si fonda la Repubblica. In questo modo, il cittadino fa esperienza di sé come membro non già di un assemblaggio casuale di individui, ma di uno specifico demos in cui l’elevato pluralismo e la conflittualità politica sono compatibili con il mantenimento dell’unità nazionale e della coesione sociale. Tale configurazione del popolo consente, altresì, di giustificare l’operare della regola di maggioranza, necessaria per assicurare il funzionamento della democrazia rappresentativa e ad adottare decisioni politiche che riguardano l’intera comunità, senza che la minoranza ritenga di essere dominata da un “altro”, in contraddizione col principio democratico, presuppone che sia la maggioranza che le minoranze si auto-percepiscano come facenti parte della medesima comunità e quindi legate da vincoli che trascendono la singola decisione o l’indirizzo politico di uno specifico Governo. (Precedente: S. 142/2025 - mass. 46989).La Costituzione dedica espressamente al regime della cittadinanza la sola disposizione che vieta di privarla per motivi politici (art. 22): la mancanza di altre regole costituzionali fa sì che il legislatore goda di un’ampia discrezionalità nella disciplina dell’istituto, pur nel rispetto dei tratti immersi nella complessità del testo della Costituzione e con scelte non sottratte al sindacato di legittimità costituzionale. In assenza di regole puntuali, bisogna tenere conto del complesso dei principi costituzionali, dalla cui trama emerge un modello di cittadinanza molto generale e con pochi tratti essenziali, cui la legislazione ordinaria, pur nel quadro della predetta, ampia discrezionalità, dovrebbe riferirsi, e che impone di considerare tre aspetti: a) la titolarità dei cittadini di diritti di compartecipazione democratica alla formazione delle decisioni politiche; b) un legame effettivo della cittadinanza con il popolo e con lo Stato, che comporta l’impegno per il progresso della società e l’adempimento dei doveri di solidarietà; c) la condivisione di un comune “humus culturale” e dei principi costituzionali, espressioni dei valori civici su cui si fonda la Repubblica. (Precedenti: S. 142/2025 - mass. 46989; S. 25/2025 - mass. 46654).

Massima n. 47472

La disciplina della cittadinanza deve rispettare i principi che riguardano la cittadinanza dell’Unione: sebbene tale materia rientri nella competenza degli Stati membri, ciò non impedisce, infatti, anche in base alla giurisprudenza di Lussemburgo, che in situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione le norme nazionali debbano rispettare quest’ultimo, ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (Precedente: S. 142/2025 - mass. 46990).La titolarità della cittadinanza di uno Stato membro costituisce la premessa per l’attribuzione della cittadinanza europea, basata sulla condivisione di valori comuni, da cui deriva il godimento di diritti alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, come la piena libertà di circolazione (e tutti i diritti correlati che, per i giudici di Lussemburgo, fondano tale libertà), il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza. Ne consegue che il legislatore nazionale non può pregiudicare il significato giuridico-costituzionale della cittadinanza europea e, tenuto conto dell’impatto della revoca della cittadinanza nazionale su quella europea, è tenuto a rispettare alcuni principi eurounitari, come quello di proporzionalità. Allo stesso tempo, anche in ottica europea viene richiesto un rapporto effettivo di solidarietà e di lealtà tra lo Stato e i cittadini e la reciprocità di diritti e di doveri. I principi costituzionali, che concorrono alla creazione di un legame effettivo del cittadino con la comunità nazionale, sono in larga parte sovrapponibili e comunque sempre coerenti con i valori enumerati dall’art. 2 TUE, che stanno alla base della “società europea”.

Massima n. 47473

La cittadinanza è una posizione soggettiva composita, il cui baricentro è uno status costituzionalmente protetto, che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico, in particolare quanto ai diritti politici, e il cui criterio-base è il rapporto di filiazione, che può essere sottoposto a limiti temporali stabiliti in via legislativa. (Precedenti: S. 142/2025 - mass. 46991; S. 30/1983; S. 87/1975).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a, a-bis e b. La disciplina censurata non ha determinato una revoca implicita della cittadinanza, in modo retroattivo e in assenza di previsioni di diritto intertemporale, ma ha fatto salvi gli stranieri di origine italiana che avevano già presentato domanda di accertamento – circostanza ragionevolmente idonea a differenziare chi l’ha proposta – o avevano ricevuto il prescritto appuntamento alla data del 28 marzo 2025, senza ledere i principi di eguaglianza, ragionevolezza e tutela dell’affidamento, e restando impregiudicata la questione sulla differenziazione tra chi, pur avendo presentato domanda, non ha ricevuto il predetto appuntamento entro il termine normativamente stabilito. Né sono lesi i diritti quesiti, in quanto lo scopo perseguito dal decreto, in cui la disposizione è inserita, è quello di stabilire la necessità di vincoli effettivi con la Repubblica, superando la divaricazione della precedente legislazione dalla trama costituzionale, causata dall’assenza di ogni limitazione all’ottenimento della cittadinanza, e ripristinando il nesso tra popolo, sovranità e territorio, secondo il criterio del genuine link fatto proprio sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia nell’ordinamento e dalle corti internazionali e di altri Paesi. Nemmeno appare illegittima l’applicazione retroattiva della censurata disposizione, poiché, se l’interesse a mantenere un legame effettivo fra i cittadini e il tessuto sociale italiano ha un peso rilevante, analogo peso occorre riconoscere all’esigenza di applicare retroattivamente le nuove condizioni per l’acquisto della cittadinanza, mentre la finalità perseguita sarebbe stata in gran parte vanificata se le disposizioni censurate non si fossero rivolte anche al passato. Infine, non viene leso l’affidamento dei soggetti nati all’estero a poter, un giorno, chiedere l’accertamento dello status: le norme censurate hanno complessivamente bilanciato tale principio, in modo non irragionevole, con quello di effettività della cittadinanza, tanto che l’esclusione ex tunc del suo acquisto incide su un affidamento indebolito, come rivelano diverse circostanze, quali: i) la mancata incidenza su posizioni consolidate che hanno prevalso sull’interesse sotteso al principio di effettività; ii) la necessaria richiesta, per le persone nate all’estero di origine italiana, di un accertamento amministrativo o giurisdizionale; iii) la non equivalenza, nella prospettiva dell’affidamento, tra chi si è attivato e chi è rimasto inerte a fronte di uno status che necessita di un previo accertamento per l’effettivo godimento dei diritti ad esso collegati; iv) il carattere “correttivo” della disposizione censurata, volto a disinnescare una situazione causata da una disciplina squilibrata nel perpetuare all’infinito un legame che, con il passare delle generazioni, diventa fittizio; v) la retroattività del mutamento normativo, di certo non assolutamente imprevedibile, sia per il confronto con altri Paesi simili all’Italia, che hanno introdotto limiti alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia in ragione di alcuni segnali derivanti da progetti di legge diretti ad introdurre limiti alla cittadinanza per filiazione e dall’introduzione, nel dicembre 2024, di un contributo unificato oneroso, per i ricorsi in materia di cittadinanza, calcolato per testa anziché per causa, come avveniva fino a quel momento; vi) la previsione di misure “compensative”, quali la facilitazione dell’ingresso in Italia e l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte degli stranieri di origine italiana. (Precedente: S. 70/2024 - mass. 46108).

Massima n. 47474

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b), laddove non ha previsto alcun meccanismo di diritto intertemporale volto alla conservazione della cittadinanza entro termini ragionevoli. La norma censurata, che pone limiti all’acquisto della cittadinanza italiana – fatti salvi gli stranieri di origine italiana che: a) avevano già presentato domanda di accertamento o avevano ricevuto il prescritto appuntamento al 28 marzo 2025; b) hanno un genitore o un nonno in possesso della sola cittadinanza italiana al momento della morte; c) hanno un genitore o un adottante residente in Italia, per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio – non dispone la perdita della cittadinanza italiana, per cui risulta inconferente la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata dal remittente, che, viceversa, concerne l’applicazione del diritto di cittadinanza e della sua privazione ai casi in cui il soggetto perde uno status accertato e i relativi diritti concretamente esercitabili; tale motivo non consente nemmeno di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiesto dalle parti, in quanto rende evidente la sussistenza dei presupposti atti a esonerarlo.

Massima n. 47475

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lett. a), a-bis) e b). Il rimettente, censurando una disposizione che pone limiti all’acquisto della cittadinanza italiana – fatti salvi gli stranieri di origine italiana che: a) avevano già presentato domanda di accertamento o avevano ricevuto il prescritto appuntamento al 28 marzo 2025; b) hanno un genitore o un nonno in possesso della sola cittadinanza italiana al momento della morte; c) hanno un genitore o un adottante residente in Italia, per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio – , non spiega come un obbligo internazionale, idoneo ad “attivare” l’art. 117, primo comma, Cost., discenda dal parametro interposto di cui alla richiamata dichiarazione, la quale non è un atto internazionale vincolante, essendo incorporata nella risoluzione 217A dell’Assemblea generale dell’ONU. Resta impregiudicata, peraltro, la questione se tale norma esprima una norma consuetudinaria, dato che non viene evocato l’art. 10, primo comma, Cost. e il diritto internazionale pattizio, né viene evocata una consuetudine internazionale dal contenuto corrispondente. (Precedenti: S. 185/2025 - mass. 47096; S. 95/2025 - mass. 46783; S. 194/2018 - mass. 40525).

Massima n. 47476

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3, comma 2, del Prot. n. 4 CEDU, dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lett. a), a-bis) e b). Il rimettente, censurando una disposizione che pone limiti all’acquisto della cittadinanza italiana, fatti salvi gli stranieri di origine italiana che avevano già presentato domanda di accertamento o avevano ricevuto il prescritto appuntamento al 28 marzo 2025, non affronta la pertinenza, rispetto alle norme censurate, del parametro interposto, il quale pone il divieto di espulsione dei cittadini e, di conseguenza, garantisce il diritto di restare o entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, non quello di avere o conservare la cittadinanza, né trova conforto nell’interpretazione della Corte EDU, la quale fa riferimento a un atto riguardante persone che, prima dell’atto lesivo, avevano diritto di ingresso in quanto riconosciuti come cittadini, non a un atto, come il decreto oggetto di censura, riguardante persone che non avevano un effettivo diritto di ingresso nel territorio italiano in quanto la loro cittadinanza non era stata accertata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio di L.A. T. e altri, L.A. F., R. D.C.R.R. e altri e L.P. C.G.;

2) dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione giuristi Iure Sanguinis (AGIS), della Confederazione degli Italiani nel mondo e dell'Associazione italiana "Sardi Uniti" di Socorros Mutuos;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, sollevata - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) -, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevata - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) -, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevata - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) -, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevata - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) -, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza dell'11 marzo 2026

ORDINANZA

Rilevato che il Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, con ordinanza iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2025 e pubblicata in G.U. del 17 settembre 2025, n. 38, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis - limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) - della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione;

che, con atto depositato l'8 marzo 2026, sono intervenuti nel giudizio costituzionale A. L.A. e J. L.A.;

che gli intervenienti riferiscono di essere ricorrenti in un giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana, pendente davanti al Tribunale ordinario di Campobasso;

che il Tribunale di Campobasso ha sospeso tale giudizio e ha sollevato questioni di legittimità costituzionale - con ordinanza iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2026, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - sulle stesse norme censurate dal Tribunale di Torino;

che gli intervenienti argomentano l'ammissibilità dell'intervento osservando che la decisione che questa Corte adotterà sulle questioni promosse dal Tribunale di Torino condizionerebbe l'esito sia del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Campobasso sia del giudizio comune davanti ad esso pendente;

che A. L.A. e J. L.A. chiedono di intervenire per proporre istanza di trattazione congiunta del presente giudizio e di quello iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026, al fine di evitare un pregiudizio del loro diritto di difesa;

che essi argomentano la tempestività dell'intervento rilevando che sarebbe stato impossibile depositare il relativo atto entro il 7 ottobre 2025, in quanto l'interesse ad intervenire sarebbe sorto solo successivamente all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Campobasso del 9 febbraio 2026;

che sottolineano, a riguardo, che, a causa degli adempimenti previsti per le procure rilasciate all'estero, il difensore ha potuto ricevere la procura solo il 3 marzo 2026.

Considerato che, in base all'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, gli interventi dei terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale «hanno luogo con le modalità e nel termine di cui al comma precedente», cioè «nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale»;

che, nel caso di specie, il termine è scaduto il 7 ottobre 2025 e l'atto di intervento di A. L.A. e J. L.A. è stato depositato l'8 marzo 2026, senza che abbia rilevanza la data della richiamata ordinanza del Tribunale di Campobasso;

che questa Corte ha confermato il carattere perentorio del termine per il deposito dell'atto di intervento (ex multis, sentenza n. 198 del 2022 e ordinanza n. 24 del 2021);

che, comunque, gli adempimenti necessari per la procura non rappresentano di regola un impedimento insuperabile per il rispetto del termine, né sono state allegate reali ed effettive circostanze idonee a giustificare un'eventuale rimessione in termini;

che, in definitiva, l'intervento di A. L.A. e J. L.A. deve essere dichiarato inammissibile.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato da A. L.A. e J. L.A. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

F.to: Giovanni Amoroso, Presidente

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze