Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Lo Stato non può privare nessuno di tre attributi fondamentali della persona — la capacità di essere titolari di diritti, la cittadinanza e il nome — adducendo motivazioni politiche. In pratica, un governo non può dichiarare qualcuno civilmente «inesistente» perché critica le sue scelte, togliergli la nazionalità per le sue idee o imporgli un cambio di identità. La norma nacque come reazione diretta alle pratiche fasciste e naziste che colpirono ebrei e oppositori politici proprio su questi fronti. Il divieto si applica a qualsiasi potere pubblico, indipendentemente dal regime politico in carica.
La norma tutela l'identità civile della persona contro l'uso strumentale del diritto da parte del potere politico, garantendo che il dissenso non costi la perdita dello status giuridico fondamentale. Riflette la memoria storica di un regime che aveva trasformato la privazione di questi attributi in strumento di persecuzione e di esclusione dalla comunità nazionale.
Il divieto costituzionale riguarda solo le privazioni motivate politicamente. Per ragioni penali o amministrative, la legge ordinaria può prevedere casi di perdita della cittadinanza nei limiti dell'ordinamento, senza che ciò contrasti con questo articolo.
No. L'interdizione limita la capacità di agire (stipulare contratti, ecc.), ma lascia intatta la capacità giuridica, cioè l'idoneità a essere titolari di diritti e doveri. Privarla significherebbe escludere la persona dall'ordinamento come soggetto di diritto.
No. Il divieto vale indipendentemente dal modo in cui la cittadinanza è stata acquisita. Nessuna motivazione politica può giustificare la revoca, né per i cittadini per nascita né per quelli naturalizzati.
Sì, il divieto è assoluto e non dipende dal contenuto delle idee. Certi comportamenti possono essere repressi sul piano penale, ma la sanzione non può consistere nella perdita della capacità giuridica, della cittadinanza o del nome.
Il nome è il segno distintivo dell'identità individuale nella vita civile. Imporgli un cambiamento per ragioni politiche significherebbe cancellare simbolicamente la persona, come avvenuto storicamente quando regimi autoritari obbligavano a mutare cognomi stranieri o ebraici.