Corte costituzionale
Sentenza n. 58/2026
Corte cost., sent. 27 aprile 2026, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/2026
- Data di deposito
- 27 aprile 2026
- Data di decisione
- 12 marzo 2026
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 554-ter, codice di procedura penale
- art. 32, comma 1, lett.d), decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022
Parametri
- art. 112, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, paragrafo 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 47362
In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. (Precedenti: S. 146/2025 - mass. 47003; S. 76/2025 - mass. 46861; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46442; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524).In materia di disciplina del processo penale – frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco – la Corte costituzionale è solita esercitare una speciale cautela nello scrutinio delle censure fondate, in particolare, sull’art. 3 Cost., in quanto ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. (Precedente: S. 230/2022 - mass. 45150).
Massima n. 47363
L’ordinamento costituzionale vigente assegna al pubblico ministero una posizione di indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni per consentirgli di adempiere il suo dovere di esercitare l’azione penale “without fear or favour”. (Precedenti: S. 111/1993 - mass. 19527; S. 88/1991 - mass. 16995; S. 96/1975; S. 190/1970 - mass. 5309).L’obbligatorietà dell’azione penale è funzionale all’eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati, al fine di prevenire il rischio di un esercizio discriminatorio dell’azione (o inazione) penale. (Precedenti: S. 121/2009; S. 88/1991 - mass. 16995; S. 84/1979 - mass. 9927).
Massima n. 47364
Il principio di cui all’art. 112 Cost. implica l’obbligo, a carico del pubblico ministero, di svolgere indagini tendenzialmente complete e di ricercare ex officio anche gli elementi di prova in grado di smentire l’originaria ipotesi accusatoria, e ciò non solo perché indagini negligenti, o addirittura intenzionalmente lacunose, potrebbero mascherare, in concreto, elusioni dell’obbligo di assicurare l’applicazione non discriminatoria della legge penale, allo scopo di sottrarre taluno alla condanna per un reato effettivamente commesso, ma anche perché l’esercizio dell’azione penale in assenza di indagini adeguate darebbe luogo a un processo oggettivamente superfluo, destinato a un più che probabile esito assolutorio; addirittura, sfocerebbe in un processo produttivo di inutili pregiudizi a interessi e diritti di sicuro rilievo costituzionale: dall’evitabile dispendio di energie del sistema giudiziario penale sino alla irragionevole compressione dei diritti costituzionali (personali e patrimoniali) degli imputati. (Precedenti: S. 184/2009; S. 224/2001; S. 115/2001; S. 88/1991 - mass. 16996, 16997, 16998, 16999; O. 96/1997 - mass. 23205).Un’azione penale “doverosa” secondo la logica dell’art. 112 Cost. è solo un’azione penale esercitata con prudenza e responsabilità, sulla base di indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell’imputato.
Massima n. 47365
La diffusa consapevolezza degli inutili pregiudizi a interessi e diritti di sicuro rilievo costituzionale (personali e patrimoniali), connessi a un esercizio imprudente dell’azione penale, rende oggi insostenibile l’idea, in passato desunta dall’art. 112 Cost., di un generalizzato favor actionis, a tenore del quale in casi dubbi l’azione penale andrebbe esercitata e non omessa. (Precedente: S. 88/1991 - mass. 16997).Il principio di obbligatorietà dell’azione penale deve essere ora rettamente inteso nel senso che il pubblico ministero ha il dovere di svolgere in ogni singolo caso indagini accurate, che gli consentano di valutare se l’originaria notitia criminis sia effettivamente sorretta, quantomeno allo stato degli atti, da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Soltanto in caso di risposta affermativa il pubblico ministero avrà il dovere di esercitare l’azione penale, imponendosi in caso contrario la regola opposta della rinuncia a un tale esercizio.
Massima n. 47366
La ragionevole durata del processo è declinata tanto dall’art. 111 Cost., quanto dall’art. 6 CEDU, come canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e come diritto delle parti. (Precedente: S. 111/2022 - mass. 44767).Le discipline che mirano ad assicurare una sollecita definizione dei contenziosi costituiscono attuazione di un preciso dovere costituzionale, dal momento che la ragionevole durata costituisce un connotato identitario della giustizia del processo. (Precedente: S. 74/2022 - mass. 44756).La nozione di ragionevole durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo: ciò che impone una cautela speciale nell’esercizio del controllo, in base all’art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l’accertamento del fatto e l’eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie difensive, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Una violazione del principio della ragionevole durata del processo potrà pertanto essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. (Precedenti: S. 116/2023 - mass. 45628; S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203).
Massima n. 47367
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, sez. pen., in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU – dell’art. 554-ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 32, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, l’art. 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. L’omessa attribuzione al giudice dell’udienza predibattimentale del potere di integrazione probatoria, come previsto per il giudice dell’udienza preliminare, non integra una irragionevole disparità di trattamento, in quanto le due udienze hanno differente struttura e funzione: la prima opera infatti con funzione di filtro, a valle della vocatio in iudicium, come mero segmento di una macro-fase processuale in cui il procedimento è già giunto alla sede fisiologicamente deputata alla formazione delle prove e nella quale lo svolgimento di attività probatoria con le modalità assai diverse dell’udienza preliminare sarebbe quanto meno distonico. La disciplina censurata non viola poi il principio di obbligatorietà dell’azione penale e il suo corollario di completezza delle indagini, poiché all’eventualità (patologica) che il PM abbia omesso di ricercare o allegare elementi di prova a favore dell’imputato può porsi rimedio durante il dibattimento, destinato nei processi a citazione diretta ad essere definito nell’arco di una o poche udienze. Per la stessa ragione non è violato neppure il principio di eguaglianza sostanziale, denunciato sotto il profilo di una lesione della parità delle armi. Quanto alla ragionevole durata del processo, deve escludersi che la disciplina comporti una dilatazione dei tempi processuali non sorretta da alcuna logica giustificazione, in quanto l’udienza predibattimentale conserva una precisa ratio deflattiva e, ove il materiale probatorio sia idoneo a sostenere una ragionevole previsione di condanna, non può dirsi irragionevole la scelta di lasciare spazio direttamente al dibattimento, dove l’imputato potrà esercitare il diritto di “difendersi provando”. L’assunzione anticipata della prova, del resto, non garantisce affatto una definizione più rapida del processo, potendo al contrario comportare una duplicazione dell’attività istruttoria e di conseguenza un complessivo allungamento dei tempi di definizione del processo. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47324; S. 179/2024 - mass. 46474; S. 41/2024 - mass. 46056; S. 149/2022 - mass. 44927; S. 111/1993 - mass. 19525, 19526, 19527, 19528, 19529, 19530).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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