Corte costituzionale

Sentenza n. 42/2026

Corte cost., sent. 27 marzo 2026, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/2026
Data di deposito
27 marzo 2026
Data di decisione
11 febbraio 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge della Regione siciliana n. 23 del 5 giugno 2025

Parametri

Massime

Massima n. 47358

L’assicurazione degli interventi di interruzione di gravidanza, anche attraverso i necessari e adeguati accorgimenti organizzativi e di personale, è volta ad assicurare la protezione al diritto della donna alla salute. (Precedente: S. 27/1975 - mass. 7651).

Massima n. 47359

La sfera intima della coscienza individuale, che trova fondamento sia nell’art. 2 che nell’art. 21 Cost., deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana e rappresenta un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate – c.d. obiezione di coscienza – dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili. (Precedenti: S. 271/2000; S. 467/1991 - mass. 17727). La protezione dei diritti della coscienza non può ritenersi illimitata e incondizionata: spetta al legislatore, nel limite di quanto strettamente necessario alla tutela dell’interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale contrapposto, bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale, al fine di stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch’essa reclama e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione impone. Allo stesso tempo, una volta che all’elemento della coscienza si sia dato un valore caratterizzante la disciplina positiva, non si può disconoscerlo e predisporre misure di pressione rivolte a provocare il mutamento delle convinzioni e dei comportamenti secondo coscienza. (Precedenti: S. 43/1997; S. 467/1991 - mass. 17726, 17727).All’interno della legge n. 194 del 1978, disciplinante l’interruzione volontaria di gravidanza, e, in particolare, dell’art. 9, che mostra una volontà legislativa tesa a valorizzare fortemente il rilievo costituzionale che assume la libertà di coscienza, tradizionalmente individuata, fin da epoche molto lontane, come carattere essenziale dell’irriducibile identità della persona umana, l’obiezione di coscienza è riconosciuta in termini molto ampi, al punto da essere configurata come una semplice dichiarazione unilaterale recettizia, sostanzialmente manifestabile in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, senza alcuna conseguenza.

Massima n. 47360

Le disposizioni regionali, a fronte di principi fondamentali della materia della tutela della salute, devono limitarsi a fissare una disciplina di dettaglio e non a stabilire esse stesse ulteriori principi fondamentali, pena un vulnus alla riserva, stabilita dall’art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale per la loro determinazione. (Precedenti: S. 204/2025; S. 438/2008). L’ampiezza dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, ricavabili dall’art. 9 della legge n. 194 del 1978, disciplinante l’interruzione volontaria di gravidanza, coincide con la competenza legislativa concorrente di cui la Regione siciliana è titolare in materia di “sanità pubblica”, ai sensi dell’art. 17 dello statuto speciale. (Precedenti: S. 76/2023 - mass. 45476, 45477).

Massima n. 47361

Il principio del concorso di cui all’art. 97, quarto comma, Cost. costituisce diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., essendo volto a consentire ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, e le procedure concorsuali devono essere dirette a realizzare la più ampia partecipazione possibile, in modo funzionale alla selezione in base al merito. (Precedenti: S. 57/2025 - mass. 46713; S. 40/2018 - mass. 39893; S. 251/2017 - mass. 41251).Le eccezioni alla regola del pubblico concorso, pur contemplate dall’art. 97, quarto comma, Cost., devono essere delimitate in modo rigoroso, potendosi considerare legittime solo quando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione, in ragione di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, e sempre nel rispetto del limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 145/2025 - mass. 46954; S. 57/2025 - mass. 46713).L’art. 9, quarto comma, della legge n. 194 del 1978, disciplinante l’interruzione volontaria di gravidanza, esprime principi fondamentali che implicitamente escludono la possibilità di concorsi riservati ai soli non obiettori.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lett. l, Cost., nonché all’art. 17 statuto spec. reg. siciliana, dell’art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 23 del 2025, nella parte in cui consente alle aziende sanitarie e ospedaliere di esperire procedure volte a dotare le aree funzionali per l’interruzione volontaria di gravidanza - IVG, di personale “non obiettore”, reintegrandolo, nei limiti degli organici, entro 120 giorni dalla cessazione dei rapporti di lavoro o dalla successiva obiezione di coscienza di quello già reclutato. Della disposizione impugnata è possibile e doverosa una interpretazione costituzionalmente conforme, tale per cui essa può essere considerata come diretta primariamente a stabilire l’obbligo, per le aziende sanitarie e ospedaliere del SSR, di istituire le aree funzionali - IVG, ove non presenti. Il riferimento alle procedure ordinarie, volte a dotare tali aree di personale non obiettore, deve così essere interpretato in modo restrittivo, escludendo in radice concorsi riservati ai soli non obiettori; anche il riferimento, nell’ipotesi di carenza di personale non obiettore, alla necessità di avviare procedure idonee a reintegrare le aree funzionali di tale personale, va interpretato escludendo concorsi riservati, dovendo invece essere rivolto alle “tradizionali” forme consentite dall’ordinamento, che peraltro non necessariamente incidono sulle piante organiche, come nel caso dei rapporti a convenzione). (Precedenti: S. 10/2026).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23 (Norme in materia di sanità), promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze