Corte costituzionale

Sentenza n. 2/2026

Corte cost., sent. 16 gennaio 2026, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/2026
Data di deposito
16 gennaio 2026
Data di decisione
19 novembre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:2

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47214

È ben possibile per il giudice costituzionale rimeditare i propri orientamenti e, se del caso, modificarli allorché sussistano ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio, l’inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o – comunque – il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa. (Precedenti: S. 24/2025; S. 203/2024 - mass. 46476).

Massima n. 47215

Il fluire del tempo costituisce elemento atto a giustificare il diverso trattamento di analoghe situazioni. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45942; S. 6/2024 - mass. 45949; S. 92/2021 - mass. 43870).Il sindacato di legittimità costituzionale sulla discrezionalità del legislatore nell’operare le scelte più opportune per regolare la successione di leggi processuali nel tempo opera nei limiti della manifesta irragionevolezza o manifesta arbitrarietà. (Precedente: S. 36/2025 - mass. 46709).

Massima n. 47216

La prescrizione del reato costituisce un istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena, mentre l’improcedibilità per superamento dei termini massimi di impugnazione incide sul versante processuale dell’azione penale, per un ritardo attribuibile al singolo procedimento di impugnazione, precludendo l’esame del merito, ovvero limitando ogni ulteriore indagine che possa influire sullo stesso. (Precedente: S. 115/2018 - mass. 41258).

Massima n. 47217

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via principale, dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 dir. 2016/343/UE e all’art. 48 CDFUE, dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello o di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente al comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello o di Cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. La Corte rimettente pone in comparazione due istituti non omogenei sul potere decisorio del giudice penale: mentre la disposizione censurata, oltre a rappresentare una norma “a esaurimento” – in quanto cesserà di avere applicazione con la definizione dei giudizi di impugnazione anteriori al 1° gennaio 2020 –, incide sulla prescrizione del reato, ossia sul versante sostanziale, attribuendo al giudice penale il compito di decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, l’improcedibilità dell’azione penale, in base all’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., incide sul versante processuale. In tale cornice, non si ravvisa alcuna irragionevolezza sopravvenuta del censurato comma 1, ritraibile dal dato che il legislatore, con il successivo comma 1-bis, abbia differenziato il trattamento giuridico di situazioni analoghe, comparate sotto il profilo, che qui rileva, del c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza, in base al quale la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento, in rito o nel merito, non può essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole. Né la permanenza della potestà decisoria al giudice penale nel caso del reato prescritto determina una sperequazione nella posizione dell’imputato, assolto, rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità: sia il giudice penale dell’impugnazione, sia il giudice civile della prosecuzione, infatti, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale. Inoltre, il possibile esito dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dell’impugnazione va contemplato dalla parte civile sin dal momento della costituzione, poiché alla relativa pronuncia segue una vicenda di translatio iudicii, ove l’unicità del giudizio lascia salvi gli effetti dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato esercitata nel processo penale, restando identici il petitum e la causa petendi. Nemmeno il c.d. secondo aspetto del principio di presunzione di innocenza è violato in relazione ai parametri convenzionali e all’interpretazione della Corte di Strasburgo, in quanto da essi non si ricava alcuna distinzione tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, mentre la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto. (Precedenti: S. 173/2022; S. 182/2021 - mass. 44101; S. 115/2018 - mass. 41258).

Massima n. 47218

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via subordinata, dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, agli artt. 3 e 4 dir. 2016/343/UE e all’art. 48 CDFUE, dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., per come interpretato dal “diritto vivente” (Cass., sez. un. pen., sent. n. 36208 del 2024), nella parte in cui si afferma che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Le Sezioni unite non solo non hanno disatteso il vincolo interpretativo posto dalla citata sentenza del 2021, così come i parametri convenzionali ed eurounitari, ma hanno altresì diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dal proprio precedente (sent. n. 35490 del 2009), evidenziando che la norma censurata va interpretata nel senso che al giudice penale dell’impugnazione è imposto di valutare sempre i presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato. E benché la stessa disposizione censurata sia un’eccezione rispetto al “fulcro” del sistema di rapporti tra processo penale e azione civile fissato dall’art. 538 cod. proc. pen., per cui il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo se pronuncia sentenza di condanna dell’imputato, essa comunque non lede il diritto convenzionale, nemmeno nell’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo, in quanto, nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo soltanto decidere sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile. (Precedente: S. 182/2021 - mass. 44101; S. 176/2019).

Massima n. 47219

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento all’art. 27, secondo comma, Cost., dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello o di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis del censurato art. 578, se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello o di Cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Le ordinanze di rimessione non contengono una specifica e congrua motivazione sulle ragioni per le quali il parametro evocato sarebbe violato dalla disposizione censurata e non adducono alcuna specifica argomentazione per riferire alla presunzione di innocenza il principio convenzionale che tutela chi sia stato assolto nella vicenda penale da affermazioni che non di meno gli attribuiscano surrettiziamente una responsabilità rispetto allo stesso reato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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