Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/2026
Corte cost., ord. 25 giugno 2026, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/2026
- Data di deposito
- 25 giugno 2026
- Data di decisione
- 5 maggio 2026
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- art. 1, comma 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- Allegato A, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- Allegato B, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- Allegato C, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- Allegato D, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- Allegato E, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- art. 1, comma 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- art. 1, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- art. 1, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
- art. 1, comma 1, lett.a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2024
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- direttiva UE n. 2001 del 11 dicembre 2018
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett.m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- Regolamento UE n. 1119 del 30 giugno 2021
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 47586
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per integrale difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. terza, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, secondo, lett. m) ed s), e terzo, Cost., in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE, all’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto di autonomia, dell’art. 1, commi 2 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge della reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui, complessivamente, stabiliscono l’applicazione della novella all’intero territorio regionale, comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti FER in corso di valutazione ambientale e di procedimenti autorizzatori, di competenza statale e regionale, nonché che gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento, relativi a impianti già realizzati e in esercizio, sono ammessi nelle aree non idonee solo in assenza di aumento della superficie occupata o, in caso di impianti eolici, di specifici parametri inerenti all’altezza, ferma restando la qualificazione delle aree ordinarie e il rispetto della verifica di compatibilità paesaggistica di cui alle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale. Le questioni non sono sorrette da un apparato motivazionale idoneo a poterne articolare il benché minimo motivo di censura.
Massima n. 47587
È dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sardegna, sez. prima e seconda, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, e terzo, Cost., dell’art. 1, commi 1, 2, 6 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui, complessivamente, prevedono: i) la competenza della regione a definire, per l’installazione di impianti FER, anche le aree non idonee, anziché solo quelle idonee, con qualificazione delle aree residuali come ordinarie; ii) l’applicazione della novella all’intero territorio regionale, comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti FER in corso di valutazione ambientale e di procedimenti autorizzatori di competenza statale e regionale; iii) la sottoposizione di impianti e accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione, ai requisiti dettati dalla novella medesima e alle altre prescrizioni regionali di natura territoriale, urbanistica, edilizia e paesaggistica; iv) l’ammissibilità di interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento, relativi a impianti già realizzati e in esercizio in aree non idonee, solo in assenza di aumento della superficie occupata o, in caso di impianti eolici, di specifici parametri inerenti all’altezza, ferma restando la qualificazione delle aree ordinarie e il rispetto della verifica di compatibilità paesaggistica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale. Le questioni non sono sorrette da un apparato motivazionale idoneo a poterne articolare il benché minimo motivo di censura.
Massima n. 47588
È ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per un nuovo esame, alla luce della intervenuta giurisprudenza costituzionale e dello ius superveniens, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate con più ordinanze dal TAR Lazio, sez. terza, e dal TAR Sardegna, sez. prima e seconda, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, secondo, lett. m) ed s), e terzo, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto di autonomia, degli artt. 1, commi 1, anche in ordine alla lett. a), 5, 7, e 3, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui, nel complesso, prevedono: i) la competenza della regione a qualificare anche le aree non idonee, anziché solo quelle idonee, come previsto dalla legislazione statale; ii) il divieto assoluto di realizzare impianti e accumuli FER nelle aree non idonee, applicabile non solo ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale ancora in corso, ma anche a quelli già autorizzati, a condizione che non sia stata prodotta una modifica irreversibile dello stato dei luoghi; iii) la prevalenza, in caso di insistenza di un impianto su aree sia idonee che non idonee, del criterio della non idoneità; iv) un procedimento regionale tipizzato, sia per superare la qualificazione di non idoneità di una specifica area, sia per decidere in ordine alle aree soggette a tutela culturale o paesaggistica. Successivamente alle ordinanze di rimessione, da un lato, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime diverse disposizioni della legge regionale impugnata; dall’altro lato, il legislatore regionale ha adottato la legge reg. Sardegna n. 31 del 2025, novellando quella impugnata. Onde si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Precedenti: S. 184/2025 - mass. 47116, - mass. 47118, - mass. 47119, - mass. 47120, - mass. 47121, - mass. 47122, - mass. 47123, - mass. 47126; S. 22/2025 - mass. 46692; S. 160/2021 - mass. 44139; O. 192/2025 - mass. 47227; O. 210/2023 - mass. 45896; O. 49/2020 - mass. 42496; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019; O. 26/2009 - mass. 33146).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, secondo, lettere m) ed s), e terzo, della Costituzione, in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambi come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»); all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 6 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, e terzo, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezioni prima e seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, anche in ordine alla lettera a), 5, 7, e 3, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, secondo, lettere m) ed s), e terzo, Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezioni prima e seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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