Corte costituzionale

Sentenza n. 95/2025

Corte cost., sent. 3 luglio 2025, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/2025
Data di deposito
3 luglio 2025
Data di decisione
7 maggio 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 114 del 9 agosto 2024

Parametri

Massime

Massima n. 46780

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella delimitazione delle condotte punibili, pur sottoposta a un controllo particolarmente attento di costituzionalità, in relazione alle scelte di incriminazione, in quanto necessariamente limitative dei diritti fondamentali della persona; ma tale discrezionalità deve essere riconosciuta in termini assai ampi rispetto alle scelte di non punire determinate condotte in precedenza incriminate, pur lesive di interessi costituzionalmente rilevanti o comunque meritevoli di tutela, sempre che siano apprestati altri strumenti di tutela di tali interessi, nell’ottica dell’extrema ratio della tutela penale. (Precedenti: S. 84/2024 - mass. 46178; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 22/2022 - mass. 44585).Va escluso che una pronuncia della Corte costituzionale possa intervenire a modificare il confine dei fatti penalmente rilevanti tracciato dal legislatore, con un effetto estensivo della responsabilità penale dei destinatari delle norme penali, soltanto per porre riparo a eventuali disparità di trattamento tra condotte sanzionate aventi, in ipotesi, analogo o minore disvalore. Un simile risultato, sinora, è sempre stato considerato precluso dalla riserva di legge in materia penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che, invece, non si oppone alla riduzione dell’area di responsabilità penale tracciata dal legislatore a opera di questa stessa Corte, nell’ambito del proprio sindacato ex art. 3 Cost. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46476; S. 508/2000 - mass. 25894).

Massima n. 46781

In materia penale, l’adozione di pronunce con effetti in malam partem risulta in via generale preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. Tale principio, rimettendo al “soggetto-Parlamento”, che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità; il principio ammette tuttavia varie eccezioni. In primo luogo, viene in considerazione la necessità di evitare la creazione di “zone franche” immuni dal controllo di legittimità costituzionale, laddove il legislatore introduca norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, ovvero prevedano per detto sottoinsieme – altrettanto irragionevolmente – un trattamento sanzionatorio più favorevole. La seconda categoria riguarda i vizi genetici del provvedimento abrogativo, quando a essere censurato è lo scorretto esercizio del potere legislativo: da parte dei Consigli regionali, del Governo, ovvero dello stesso Parlamento. In tali ipotesi, qualora la disposizione dichiarata incostituzionale sia una disposizione che semplicemente abrogava una norma incriminatrice preesistente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della prima non potrà che comportare il ripristino della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata. Un terzo novero di deroghe è stato ammesso quando l’effetto peggiorativo conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale si configuri come mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma processuale, derivante dall’eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale. Infine, un controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem può risultare ammissibile ove si assuma la contrarietà della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell’art. 11 o dell’art. 117, primo comma, Cost. In tutte le ipotesi in cui è ammesso un sindacato in malam partem, peraltro, in forza del divieto di applicazione retroattiva della norma penale più sfavorevole di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., chi abbia commesso il fatto mentre era in vigore la disposizione più favorevole dichiarata costituzionalmente illegittima deve continuare a beneficiare di quest’ultima. L’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge penale che abroghi l’incriminazione preesistente o, comunque, preveda un trattamento penale più favorevole potrà invece dispiegare i propri effetti rispetto ai fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore di quella legge, sotto l’impero di una legge penale più severa che, per effetto della pronuncia, dovesse essere ripristinata o in ogni caso veder riespandere il proprio ambito di applicazione. In tali ipotesi l’autore del fatto è stato posto in condizione di autodeterminarsi sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo, sicché l’art. 25, secondo comma, Cost. non osterebbe a una sua condanna. Né a tale condanna osterebbe il principio della generale retroattività della lex mitior, trattandosi di principio che deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, e che comunque in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 17/2021 - mass. 43462; S. 63/2019 - mass. 42611; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 236/2018 - mass. 40570; S. 143/2018 - mass. 40184; S. 46/2014 - mass. 37770; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 236/2011 35791; S. 28/2010 - mass. 34300; S. 324/2008 - mass. 32801; S. 394/2006 - mass. 30804; S. 161/2004 - mass. 28492; S. 447/1998 - mass. 24351; O. 29/2022 - mass. 44729).

Massima n. 46782

Il principio per cui la violazione degli obblighi unionali e internazionali da parte della legge, statale o regionale che sia, produce l’illegittimità costituzionale della stessa – salva naturalmente la possibilità per il giudice comune, rispetto al solo diritto dell’Unione europea dotato di effetto diretto, di disapplicare la legge nazionale o regionale che risulti con esso incompatibile – vale anche nel diritto penale. In tal caso, la illegittimità costituzionale della disposizione derogatoria nazionale provoca la riespansione della disciplina penale generale: con un effetto, dunque, espansivo della punibilità (e dunque in malam partem). Lo stesso meccanismo ben può operare anche nei confronti degli obblighi derivanti dal diritto internazionale pattizio, equiparati dallo stesso art. 117, primo comma, Cost. ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Infatti, se non è dubbio che il principio di legalità in materia penale costituisca un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, idoneo a operare quale “controlimite” rispetto alle stesse limitazioni di sovranità acconsentite dallo Stato italiano ai sensi dell’art. 11 Cost., nessun contrasto con il principio di legalità in materia penale si verifica però allorché una norma di diritto dell’Unione o di diritto internazionale pattizio si limiti a imporre un obbligo di criminalizzazione. In tale ipotesi, infatti, la responsabilità penale di un individuo non discenderà direttamente dall’atto di diritto dell’Unione o dall’obbligo internazionale, ma si fonderà, invece, unicamente sulla legge nazionale attuativa dell’obbligo internazionale, una volta che questa sia stata effettivamente introdotta nell’ordinamento dal legislatore nazionale. E nemmeno può ritenersi che la ratio anche “democratica” della riserva di legge in materia penale venga svuotata laddove si riconosca alle fonti unionali e internazionali una legittimazione a dettare indicazioni vincolanti per il legislatore nazionale in materia penale. Gli obblighi di criminalizzazione stabiliti dal diritto internazionale pattizio sono infatti liberamente accettati dallo stesso Parlamento per il tramite della legge che autorizza la ratifica dei singoli trattati. Né potrebbe predicarsi una sorta di “tirannia” degli obblighi internazionali sul principio di legalità penale, o di “espropriazione” della riserva di legge: vero è, infatti, che dopo la ratifica di un trattato il legislatore italiano è vincolato agli obblighi dallo stesso derivanti, ma ciò non preclude allo Stato di discostarsi in seguito da tali obblighi con le modalità previste dallo stesso diritto internazionale. (Precedenti: S. 7/2025 - mass. 46662; S. 1/2025 - mass. 46620; S. 181/2024 - mass. 46445; S. 150/2021 - mass. 44041; S. 25/2019 - mass. 41560; S. 120/2018 - mass. 40505; S. 115/2018 - mass. 41256; O. 24/2017 - mass. 39721).

Massima n. 46783

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 Cost., dal GUP del Tribunale di Locri, dal Tribunale di Firenze, sez. terza penale, dal Tribunale di Busto Arsizio, sez. penale, dal GUP del Tribunale di Firenze, dal Tribunale di Teramo, dal Tribunale di Locri, sez. penale, dal Tribunale di Catania, sez. seconda penale, dal GIP del Tribunale di Roma e dalla Cassazione, sesta sez. penale, dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, che abroga il delitto di abuso d’ufficio ex art. 323 cod. pen. Quanto alla censura ex art. 3 Cost., la richiesta dei rimettenti di sindacato in malam partem non mira qui a far “riespandere” una norma già presente nell’ordinamento, ma a “ripristinare” una norma abrogata. Ciò che non è consentito, almeno in sede di sindacato ex art. 3 Cost. Né la preclusione di un sindacato in malam partem in riferimento all’art. 3 Cost. potrebbe essere superata inquadrando la disposizione censurata come “norma penale di favore” che sottrarrebbe, senza alcuna ragione giustificatrice, una categoria di soggetti dall’attuazione di una norma penale generale. La categoria delle “norme penali di favore” comprende infatti quelle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni compresenti nell’ordinamento. L’effetto in malam partem conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali norme non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione, rappresentando una conseguenza dell’automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di ingiustificata disciplina derogatoria. La qualificazione come norma penale di favore non può essere fatta, di contro, discendere, come nel caso di specie, dal raffronto tra una norma vigente e una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell’area di rilevanza penale. In tal caso, la richiesta di sindacato in malam partem non mira a far riespandere una norma tuttora presente nell’ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non più attuale: operazione preclusa alla Corte. Quanto all’art. 11 Cost., nessuno dei rimettenti ha chiarito per quale ragione la violazione di obblighi di diritto internazionale pattizio darebbe luogo a una violazione del parametro indicato, che può essere evocato allorché vengano in considerazione obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, rispetto ai quali operano le limitazioni di sovranità ivi menzionate. Quanto, infine, all’art. 97 Cost., le esigenze costituzionali di tutela sottese all’indicato parametro non richiedono necessariamente l’attivazione della tutela penale, ben potendo essere soddisfatte attraverso una pluralità di strumenti alternativi preventivi e sanzionatori diversi dal diritto penale: strumenti che debbono, anzi, preferirsi sempre che siano in grado di assicurare un’efficace tutela ai beni in parola. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 37/2019 - mass. 41546; O. 12/2017 - mass. 39284).

Massima n. 46784

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., complessivamente in relazione agli artt. 1, 5, 7, par. 4, 19 e 65, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dal GUP del Tribunale di Locri, dal Tribunale di Firenze, sez. terza penale, dal Tribunale di Busto Arsizio, sez. penale, dal GUP del Tribunale di Firenze, dal Tribunale di Teramo, dal Tribunale di Locri, sez. penale, dal Tribunale di Bolzano, sez. penale, dal Tribunale di Catania, sez. seconda penale, dal Tribunale di Modena, sez. penale, dal GIP del Tribunale di Roma e dalla Cassazione, sez. sesta penale, dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, che abroga il delitto di abuso d’ufficio ex art. 323 cod. pen.. Nessun elemento evincibile dal testo o dalla ratio dell’art. 19 della Convenzione autorizza a concludere che lo Stato sarebbe obbligato a introdurre (o a mantenere) nel proprio ordinamento l’incriminazione delle condotte di abuso di ufficio, alla sola condizione che tale incriminazione risulti compatibile con i principi generali dell’ordinamento nazionale. Né vi è alcuna ragione per ritenere che, una volta compiuta la scelta di incriminare le condotte di abuso d’ufficio, lo stesso art. 19 precluda allo Stato di ritornare sui propri passi, e di (ri)considerare i pro e i contra dell’incriminazione, eventualmente pervenendo alla conclusione di abolirla, come accaduto con la disposizione qui censurata. Nemmeno è violato l’art. 7, par. 4, che obbliga gli Stati ad adoperarsi per «adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse», con disposizione che deve essere letta nelle sue connessioni sistematiche con i paragrafi precedenti. Nel suo complesso l’art. 7 si occupa delle misure volte a prevenire la corruzione, senza che da tale disposizione sia desumibile implicitamente anche un “divieto di regressione” (o obbligo di “stand still”) nella repressione dell’abuso d’ufficio. E anche ipotizzando che l’abrogato art. 323 cod. pen. potesse interpretarsi quale strumento funzionale a prevenire i conflitti di interesse nella pubblica amministrazione, dalla disposizione convenzionale in esame non pare evincibile alcun obbligo di risultato. Né, infine, uno scrutinio sulla complessiva efficacia del sistema di prevenzione e di repressione delle condotte illegittime dei pubblici agenti potrebbe legittimarsi sulla base delle altre disposizioni della Convenzione evocate da taluni rimettenti, sulle quali nemmeno può fondarsi l’ipotetico divieto di regressione, o obbligo di “stand still”, che gli stessi rimettenti ipotizzano.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 11 e 97 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Locri, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione penale, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, dal Tribunale ordinario di Teramo, dal Tribunale ordinario di Locri, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione seconda penale, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma e dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., complessivamente in relazione agli artt. 1, 5, 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Locri, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza penale, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sezione penale, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, dal Tribunale ordinario di Teramo, dal Tribunale ordinario di Locri, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione seconda penale, dal Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma e dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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