Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2025

Corte cost., sent. 26 giugno 2025, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2025
Data di deposito
26 giugno 2025
Data di decisione
7 maggio 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21-nonies, legge n. 241 del 7 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 46790

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1, lett. b) e d), e 5, lett. a) e c), della Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società, dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui stabilisce il termine finale di un anno per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. Il rimettente si limita a evocare gli impegni assunti dallo Stato italiano con la indicata Convenzione; pertanto, la denuncia è priva di qualsiasi illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti: S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45832; S. 108/2023 - mass. 45553).

Massima n. 46791

Nell’ordinamento interno, come in quello europeo, è riconosciuta tutela all’affidamento solo se legittimo, vale a dire se incolpevole o fondato sulla buona fede. E ciò vale, nei rapporti tanto tra privati, quanto tra privati e amministrazione, e per questi ultimi con riferimento sia all’attività amministrativa provvedimentale, sia all'attività amministrativa di diritto privato.La tutela dell’affidamento è ricaduta e declinazione “soggettiva” della certezza del diritto, la quale, a propria volta, integra un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, connaturato sia all’ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale. (Precedenti: S. 36/2025 - 46709; S. 70/2024 - mass. 46108; S. 210/2021 - mass. 44268).

Massima n. 46792

Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta “supremazia” (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua “inesauribilità”, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.). Dal passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio deriva che la norma che attribuisce il potere per la realizzazione di uno specifico interesse pubblico fa di questo non solo il fine, ma la causa stessa del potere: proprio in quanto il potere è strumentale, va esercitato nella misura in cui serve al soddisfacimento dell’interesse pubblico ed è proporzionatamente occorrente a tal fine, quindi con il minimo sacrificio dell’interesse del privato, ma anche degli altri interessi pubblici. La sede delle relazioni tra gli interessi è il procedimento amministrativo: in questa sede, l’interesse pubblico primario, che giustifica il potere, si confronta con gli altri interessi pubblici coinvolti e con gli interessi dei privati, i quali non solo possono avere consistenza oppositiva rispetto al potere che ne invade la sfera soggettiva, ma spesse volte hanno consistenza di pretesa al suo esercizio, volto ad ampliare la sfera soggettiva, pretesa che in molti casi ha fondamento nelle previsioni costituzionali. Il corretto confronto di questi interessi, secondo la conformazione datane dalla legge, è garanzia di legittimità della decisione amministrativa, così formatasi, con la quale si esaurisce quel potere.

Massima n. 46793

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui stabilisce il termine finale di un anno per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. La previsione del termine finale fisso per l’esercizio del potere di annullamento degli atti autorizzatori, senza eccezioni (o distinguo) per gli interessi culturali, non risulta manifestamente irragionevole e lesiva dell’interesse culturale protetto dall’art. 9 Cost. La disposizione censurata prevede, infatti, una regolazione della dialettica degli interessi in gioco il cui punto di equilibrio è dato dalla “variabile tempo”, secondo la dinamica a triplice livello configurata dall’art. 21-nonies nel suo complesso. Ciò risponde ragionevolmente alla scelta che, al fluire di un congruo tempo predeterminato, abbiano automatica prevalenza altri interessi di rilievo costituzionale. Deve ancora escludersi che il limite temporale del potere di autotutela leda il principio di buon andamento, potendone piuttosto costituire attuazione, sin tanto che rispetti il principio di legalità sostanziale e dunque le forme di esercizio e i limiti cui è soggetto, i quali sono preordinati anche alla migliore soddisfazione dello stesso interesse primario. A ciò va aggiunto che il termine estintivo del potere di annullamento influisce sulla qualità dello stesso processo decisionale di primo grado: la limitazione della potestà di autotutela incentiva gli organi competenti alla attenta valutazione e ponderazione degli interessi già in primo grado; valutazione che potrebbe essere meno meditata nella consapevolezza di avere una seconda chance di intervento, tramite un contrarius actus, rispetto a quello originariamente assunto in via illegittima, senza limiti temporali predeterminati. (Precedenti: S. 209/2023 - mass. 45850; S. 258/2022 - mass. 45261; S. 45/2019 - mass. 41237; S. 181/2017 - mass. 40314; S. 191/2005 - mass. 29394; S. 196/2004 - mass. 28574).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, lettere b) e d), e 5, lettere a) e c), della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° ottobre 2020, n. 133, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze