Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2025

Corte cost., sent. 4 febbraio 2025, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/2025
Data di deposito
4 febbraio 2025
Data di decisione
14 gennaio 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:7

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46662

Nell’ipotesi in cui il giudice rilevi una incompatibilità tra una legge nazionale e una norma di diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, e ove la questione abbia altresì un “tono costituzionale”, per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale, egli ha sempre – accanto alla possibilità di disapplicare, nel caso concreto, la legge nazionale, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in caso di dubbio sull’interpretazione o sulla validità della norma rilevante dell’Unione – l’ulteriore possibilità di sollecitare l’intervento della Corte costituzionale, affinché rimuova la legge nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione. Le due possibilità – configuranti un concorso di rimedi giurisdizionali che arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione – si fondano entrambe sul principio del primato del diritto dell’Unione, la cui tutela può essere assicurata, in modo sempre più integrato, sia da ciascun giudice attraverso il rimedio della disapplicazione, sia dalla Corte costituzionale attraverso la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della legge censurata per contrasto con la norma unionale. Quest’ultimo rimedio ha anzi particolare rilievo proprio nella materia della tutela dei diritti fondamentali, dove è essenziale che le corti costituzionali e supreme nazionali possano contribuire a rendere effettiva la possibilità, di cui ragiona l’art. 6 TUE, che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (art. 52, par. 4 CDFUE). (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46620; S. 181/2024 - mass. 46445; S. 15/2024 - mass. 45984).Il principio di legalità in materia penale esige che le norme penali – anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti – siano formulate in modo chiaro e preciso, non solo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per garantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale, ma anche (c) per assicurare il più possibile la parità di trattamento tra i condannati. Quest’ultima esigenza rischierebbe infatti di risultare compromessa, laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia della Corte costituzionale in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali e unionali. (Precedente: O. 24/2017 - mass. 39721).

Massima n. 46663

L’esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l’espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di insostenibili vuoti di tutela per gli interessi protetti dalla norma incisa, come, ad esempio, quando ne derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per l’intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali. In difetto di una simile situazione, l’intervento della Corte costituzionale ben può limitarsi all’ablazione, totale o parziale, della disposizione censurata. (Precedenti: S. 51/2024 - mass. 46070; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 185/2021 - mass. 44238; S. 222/2018 - mass. 40937).

Massima n. 46664

Il principio di proporzionalità è requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo. (Precedente: S. 24/2019 - mass. 42491).L’intervento della Corte costituzionale in materia di controllo della proporzionalità della pena risulta necessario al fine di assicurare che di tali valutazioni possano giovarsi anche coloro che abbiano subito condanne definitive. E ciò in quanto, allo stato attuale del diritto vivente, a consentire la revisione di sentenze di condanna passate in giudicato non è sufficiente un mutamento giurisprudenziale favorevole, ma occorre una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge penale, ai sensi degli artt. 673, comma 1, cod. proc. pen. e 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.Il principio di proporzionalità della pena, applicato alle pene di carattere patrimoniale, vieta che l’entità dell’ablazione patrimoniale risulti sproporzionata tanto rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato.

Massima n. 46665

Non tutte le misure che rientrano nella competenza del giudice penale sono soggette al medesimo statuto di garanzia. La Costituzione prevede, al secondo e al terzo comma dell’art. 25, una diversa estensione del principio di legalità in materia, rispettivamente, di pene e di misure di sicurezza. E persino il principio di proporzionalità si declina in modo necessariamente differente laddove sia riferito a misure orientate primariamente a punire l’interessato per un fatto da questi colpevolmente commesso, oppure a prevenire un pericolo, o ancora a ripristinare semplicemente la situazione, fattuale e giuridica, preesistente al reato. Ciò vale anche rispetto alle diverse forme di confisca affidate alla competenza del giudice penale, la cui natura deve essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell’ordinamento italiano. (Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45383; S. 46/1964 - mass. 2145; S. 29/1961 - mass. 1237).

Massima n. 46666

La confisca del “profitto” di un illecito ha mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente alla commissione del fatto in capo all’autore. Ciò vale, allo stesso modo, per le confische disposte dall’autorità amministrativa e per quelle disposte dal giudice penale. Al contrario, la confisca dei “beni utilizzati per commettere l’illecito” (o semplicemente “beni strumentali”) incide su beni non ottenuti attraverso un’attività criminosa, e che dunque, di regola, erano legittimamente posseduti dall’autore del reato al momento del fatto; sicché la loro ablazione ad opera del giudice penale determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato. Il che senz’altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente “ripristinatoria” dello status quo ante. Alla confisca (obbligatoria) dei beni strumentali deve riconoscersi pertanto natura autenticamente “punitiva”, senza che sia invece necessario accertare nel caso concreto la possibilità di un loro uso illecito futuro, quale condizione per poter disporne l’ablazione. Laddove, dunque, la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso disciplinato dall’art. 2641, primo comma, cod. civ., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria “pena” di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato. (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42629).Alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato deve riconoscersi natura autenticamente “punitiva”, perché in linea generale mira a far sì che il reo subisca, nel suo patrimonio complessivo, la medesima perdita, in termini economici, che avrebbe sofferto laddove fosse stato possibile eseguire, in via diretta, l’ablazione degli specifici beni dei quali la legge dispone la confisca; sì da evitare che egli possa continuare a godere delle utilità derivanti da tali beni, una volta che li abbia comunque messi al riparo dalla pretesa ablatoria statale.Dalla riconosciuta natura di pena della confisca di beni strumentali e della confisca per equivalente deriva il loro assoggettamento all’insieme dei principi e delle garanzie che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene. Tra tali principi, viene qui in considerazione la necessità che la pena non costituisca una reazione sproporzionata rispetto alla gravità del reato: necessità che discende, in particolare, dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., ma che deriva, altresì, dagli obblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., e in particolare dall’art. 49, par. 3, CDFUE. Rispetto alle pene che, come le confische in parola, si risolvano nell’ablazione di una parte del patrimonio della persona interessata, la necessaria proporzionalità della pena ha come termine di relazione non soltanto la gravità oggettiva e soggettiva del reato, ma anche le condizioni economiche e patrimoniali del soggetto colpito dalla pena. (Precedenti: S. 73/2020 - mass. 43274; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 196/2010 - mass. 34707).Mentre la pena detentiva comprime la libertà personale, bene primario posseduto da ogni essere vivente, la pena pecuniaria incide sul patrimonio, bene che non inerisce naturalmente alla persona umana. Da ciò deriva che la pena pecuniaria strutturalmente comporta l’inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell’impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati. Dunque, mentre l’impatto di pene detentive di eguale durata può in linea di principio ipotizzarsi come omogeneo per ciascun condannato, così non è per le pene pecuniarie. Conseguentemente vi è la necessità costituzionale di un meccanismo di adeguamento della pena pecuniaria alle diverse condizioni economiche dei condannati. Condizione essenziale a garantire la compatibilità con i principi costituzionali delle pene pecuniarie è, allora, che l’autorità preposta alla loro applicazione disponga di un potere discrezionale rispetto alla loro applicazione, sì da evitare non solo che la sanzione pecuniaria risulti esorbitante rispetto alla capacità del condannato di farvi fronte, ma anche che essa possa determinare un effetto palesemente eccessivo sulle sue stesse condizioni di vita. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 131/1979 - mass. 13298).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 49, par. 3, CDFUE, l’art. 2641, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato. La disposizione censurata dalla Cassazione, sez. quinta penale, vincola obbligatoriamente il giudice ad applicare la confisca per equivalente anche quando, nel caso concreto, essa risulti manifestamente sproporzionata, ponendosi così in contrasto con il principio di proporzionalità, che invece deve rispettare, dal momento che essa ha la natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, così come confermato dal diritto comparato e dal diritto dell’Unione europea. Il vizio della disposizione censurata sta nel fatto che la obbligatorietà vincola il giudice ad applicare la misura anche quando, nel caso concreto, il suo impatto risulterebbe sproporzionato rispetto alla gravità del reato e alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato. Queste incongruità si amplificano ove si consideri che il diritto vivente considera applicabile la confisca per equivalente anche a carico di persone diverse da quelle che erano proprietarie del bene utilizzato per la commissione del reato, purché si tratti di persone penalmente responsabili, o corresponsabili, della sua commissione. Rispetto, tuttavia, alla possibilità di una pronuncia che sostituisca l’attuale previsione della confisca obbligatoria con una corrispondente confisca meramente facoltativa, è doveroso cedere il passo alla valutazione del legislatore, non potendo la Corte costituzionale introdurre una novità di sistema laddove non sia reperibile una soluzione all’interno dell’ordinamento costituzionalmente adeguata. Al contrario, la mera ablazione del frammento di disposizione riferito alla confisca per equivalente dei beni strumentali non crea alcun intollerabile vuoto di tutela degli interessi protetti dalle norme penalmente sanzionate, giacché resta ferma la confisca obbligatoria del profitto, diretta o per equivalente, a carico di qualunque persona, fisica o giuridica, che risulti avere effettivamente conseguito le utilità derivanti dal reato). (Precedente: S. 252/2012 - mass. 36713).

Massima n. 46667

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo» dal momento che il vulnus riscontrato nel secondo comma investe allo stesso modo, ed esattamente per le medesime ragioni, la previsione della confisca diretta dei beni utilizzati per commettere il reato, disciplinata dal primo comma della medesima disposizione. Resta inalterata invece la facoltà del giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità, di disporre la confisca diretta delle «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 240 cod. pen., richiamata dal terzo comma dell’art. 2641 cod. civ.: e dunque anche delle somme di denaro utilizzate per commettere il reato, a carico di chi risulti in concreto averne la disponibilità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato;

2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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