Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2025
Corte cost., sent. 18 aprile 2025, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2025
- Data di deposito
- 18 aprile 2025
- Data di decisione
- 10 marzo 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 47-quinquies, comma 7, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 29, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 31, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 46768
Ai fini della rilevanza di una questione non è necessario che il suo accoglimento determini un esito decisionale diverso da quello cui si perverrebbe in applicazione della disposizione censurata, essendo sufficiente che esso necessariamente influisca sull’iter motivazionale che dovrà condurre alla decisione. (Precedenti: S. 135/2024 - mass. 46210; S. 122/2024 - mass. 46323; S. 164/2023 - mass. 45760).
Massima n. 46769
Sono dichiarate inammissibili, complessivamente per irrilevanza e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Bologna e Venezia in riferimento all’art. 2 Cost., dell’art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., ai sensi del quale la detenzione domiciliare sostitutiva può essere concessa al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. I rimettenti si riferiscono a un asserito principio di parità tra le persone da riconoscersi anche nell’ambito delle famiglie omogenitoriali e di fatto ma, nel primo caso, la censura è irrilevante – non concernendo nessuno dei casi oggetto dei procedimenti a quibus coppie dello stesso sesso – e, nel secondo, è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza. I rimettenti non hanno infatti, chiarito perché dall’art. 2 Cost. – che indubbiamente riconosce i diritti di tali formazioni sociali e delle persone che ne fanno parte – sia evincibile anche un principio di parità di trattamento tra i singoli componenti, più propriamente riconducibile, invece, all’art. 3 Cost. (Precedente: S. 148/2024 - mass. 46369).
Massima n. 46770
Le misure previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario in favore delle madri condannate perseguono l’obiettivo di assicurare in via primaria il rapporto del minore con la madre. Il sistema penitenziario offre una tutela avanzata degli interessi del minore la cui madre sia stata condannata e invera, in misura pregnante, i principi della finalità rieducativa e del minimo sacrificio necessario della libertà personale, che devono orientare l’azione del legislatore, dell’amministrazione penitenziaria e del potere giudiziario rispetto all’esecuzione della pena. (Precedenti: S. 30/2025; S. 24/2025; S. 84/2024; S. 219/2023 - mass. 45888; S. 22/2022; S. 17/2017 - mass. 39538; S. 239/2014 - mass. 38138).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dai Tribunali di sorveglianza di Bologna, in via principale, e di Venezia, dell’art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., ai sensi del quale la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. La scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre – nonostante qualche distonia con la tendenza dell’ordinamento a riconoscere l’equivalenza delle figure genitoriali rispetto ai compiti di cura dei figli – non viola gli artt. 30 e 31 Cost. in quanto assicura, comunque, il rapporto del bambino con uno almeno dei genitori. Tale scelta legislativa, attuando in forma avanzata, per le sole madri condannate, i principi costituzionali dell’interesse preminente dei minori, della funzione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libertà personale non determina nemmeno una illegittima discriminazione a danno dei padri condannati né viola il principio dell’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi: da un lato, infatti, è compito della Repubblica tutelare la maternità, introducendo specifiche previsioni che favoriscano il concreto svolgimento della responsabilità materna nei confronti dei figli; dall’altro, tali misure operano nel piano del rapporto tra genitori e figli e non tra coniugi, non violandone pertanto la parità. Nemmeno risulta leso il divieto, di natura convenzionale, di discriminazione secondo il sesso nel godimento del diritto alla vita familiare né la disposizione censurata pregiudica la funzione rieducativa della pena. Resta, in ogni caso, riservata alla discrezionalità del legislatore la possibilità – non imposta dalle norme costituzionali né convenzionali – di considerare l’opportunità di un’estensione della misura a tutti i detenuti – padri e madri – non socialmente pericolosi, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra gli interessi individuali e collettivi coinvolti mentre spetterà, invece, al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza valutare se e in che misura il concetto di “impossibilità” della madre possa essere esteso, in via interpretativa, a situazioni in cui l’eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte). (Precedenti: S. 179/1993 - mass. 19493; S. 341/1991 - mass. 17465; S. 1/1987 - mass. 4000).
Massima n. 46771
Il principio dell’interesse preminente del minore – che ricomprende il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una mutua relazione – deve essere bilanciato con il fascio di interessi, pure di rilievo costituzionale, sottesi all’esecuzione della pena. Il punto di equilibrio sta nel fatto che questi ultimi, pur rilevanti, devono cedere, di regola, di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori. (Precedenti: S. 219/2023 - mass. 45888; S.102/2020 - mass. 43097).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione degli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., l’art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale disponendone la concessione al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». L’inciso censurato, in via subordinata, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna viola i principi di uguaglianza, in rapporto alle discipline evocate quali tertia comparationis e, in particolare, alla detenzione domiciliare “ordinaria”, e dell’interesse preminente dei minori in quanto li priva, senza eccezioni, della possibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vita, o in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura. Resta fondamentale l’accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, con il supporto dei servizi sociali, che il padre condannato non manifesti pericolo di commissione di ulteriori delitti e di fuga e che, altresì, il ripristino della convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all’affidamento a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., sollevate, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, in via principale, e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze