Corte costituzionale
Sentenza n. 5/2025
Corte cost., sent. 24 gennaio 2025, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/2025
- Data di deposito
- 24 gennaio 2025
- Data di decisione
- 26 novembre 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 135, comma 1, lett. q-quater), prima parte, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 135, comma 1, lett. q-quater), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 46615
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Piemonte, sez. prima, in riferimento all’art. 111 Cost., dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater), prima parte, cod. proc. amm., che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. L’ordinanza di rimessione ne ha omesso qualsivoglia illustrazione, limitandosi a riportare, tra parentesi, un breve inciso («diritto di impugnazione») il quale, tuttavia, risulta privo di un oggettivo aggancio con la restante parte della motivazione. La censura, pertanto, è del tutto carente di motivazione quanto al requisito della non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46241; O. 127/2024 - mass. 46343).
Massima n. 46616
La decisione sulla competenza, pur assunta in sede di impugnazione in via definitiva, non ostacola la potestà del giudice di primo grado di dubitare della legittimità costituzionale della norma che disciplina il riparto di competenza. In linea di principio, il giudice indicato competente (nel caso di specie: dal Consiglio di Stato), ben potrebbe a propria volta rimettere in discussione la questione sulla competenza qualora gli sorgessero dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della norma che quella competenza ad esso attribuisce. Pertanto, nell’ipotesi in cui una questione di legittimità costituzionale sia stata già sollevata, nell’ambito della medesima controversia, dal giudice di primo grado antagonista, occorre concludere che la decisione del giudice di appello, con la quale quel giudice rimettente è stato spogliato della competenza pur nelle more della decisione della Corte costituzionale, non recide il vincolo di rilevanza. Il giudizio principale deve infatti svolgersi sul presupposto dell’individuazione del giudice competente, il che forma oggetto delle sollevate questioni di legittimità costituzionale. (Precedente: S. 163/2024 - mass. 46378).
Massima n. 46617
Il parametro costituzionale dell’art. 76 Cost. regge soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato, ed è pertanto fuor d’opera assumerlo quale stregua del giudizio di costituzionalità, qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti. (Precedenti: O. 45/2006 - mass. 30140; O. 253/2005 - mass. 29491; O. 294/2004 - mass. 28770; O. 159/2004 - mass. 28486).
Massima n. 46618
Ogni deroga al criterio che impone l’articolazione territoriale dell’organizzazione della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 125, secondo comma, Cost., deve: a) rispondere a uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); b) essere contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; c) risultare necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa. Si impone, dunque, un criterio rigoroso di scrutinio, da articolarsi secondo la logica del giudizio di proporzionalità, che rinviene il proprio alveo nell’art. 3 Cost. (Precedenti: S. 182/2014 - mass. 38047; S. 174/2014 - mass. 38022; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 237/2007 - mass. 31453).
Massima n. 46619
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Piemonte, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 76 e 125 Cost., dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), prima parte, cod. proc. amm. che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. La disposizione cesurata non viola i principi di delega, in quanto è stata inserita, nell’attuale testo normativo, non dal decreto delegato, ma da una fonte successiva. Né è violato il criterio dell’articolazione territoriale dell’organizzazione della giustizia amministrativa, perché le controversie in esame sono quelle che hanno ad oggetto gli atti emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorità avente carattere indiscutibilmente “centrale”, pur se articolata in più sedi dislocate sul territorio, il cui intervento abbraccia tre settori fondamentali: il mercato del gioco lecito; il contrasto al gioco illegale; altre competenze di natura fiscale e tributaria. In questo quadro complessivo, deve dunque ritenersi che gli atti in questione sono funzionali al soddisfacimento di interessi di natura pubblica, i quali trascendono quelli squisitamente locali, con conseguente esigenza, costituzionalmente rilevante, di evitare che tali atti siano impugnabili dinanzi ai diversi TAR locali a detrimento della visione d’insieme. Né, infine, è leso il principio del giudice naturale precostituito per legge, perché tale parametro, lungi dall’ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, deve interpretarsi unicamente come volto ad assicurare l’individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge e quindi può considerarsi rispettato quando l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge. (Precedenti: S. 182/2014 - mass. 38047; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 237/2007 - mass. 31453).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), prima parte, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento all'art. 111 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), prima parte, cod. proc. amm., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 76 e 125 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 2024.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze