Corte costituzionale

Sentenza n. 43/2025

Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/2025
Data di deposito
15 aprile 2025
Data di decisione
24 febbraio 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995
  • art. 6, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 511 del 28 novembre 1988
  • art. 6, comma 2, decreto-legge n. 511 del 28 novembre 1988
  • legge n. 20 del 27 gennaio 1989
  • art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 46758

Nel giudizio incidentale il requisito della rilevanza richiede un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la definizione del giudizio principale, almeno ravvisabile sotto il profilo della possibile incidenza della pronuncia richiesta alla Corte costituzionale sul percorso argomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la propria decisione. (Precedente: O. 95/2023 - mass. 45538).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 CDFUE, dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell’accisa/il fornitore può avanzare nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa. La disposizione censurata attiene al compimento di un atto che si colloca “a valle” della risoluzione della controversia oggetto del giudizio a quo e che è estraneo all’ambito della cognizione del rimettente, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisa sull'energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore. Lo stesso rimettente, peraltro, motiva la rilevanza con un’affermazione meramente assertiva né può trascurarsi il fatto che tale motivazione sia viziata anche dall’erronea affermazione del rimettente in merito al potere di non applicare la disposizione nazionale ritenuta contrastante con una direttiva nell’ambito di una controversia tra privati, considerata l’assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte).

Massima n. 46759

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, l’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come conv. e sostituito, che istituisce l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. La disposizione censurata dal Tribunale di Udine, seconda sez. civile, nel prevedere una generica destinazione del gettito della prevista addizionale in favore delle province, non rispetta la condizione della finalità specifica che – cumulativamente a quella del rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta – deve, invece, essere applicata affinché gli Stati membri possano legittimamente introdurre imposizioni fiscali aggiuntive all’accisa sull’energia elettrica..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità);

2) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Consorzio energia assindustria Vicenza - Energindustria;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Collegio arbitrale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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