Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2025

Corte cost., sent. 23 dicembre 2025, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2025
Data di deposito
23 dicembre 2025
Data di decisione
18 novembre 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Luciani
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 20 del 28 febbraio 2025
  • decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024

Parametri

Massime

Massima n. 47236

Al fine di individuare la materia cui ricondurre le norme impugnate con ricorso in via principale, occorre tenere conto dell’oggetto, della ratio e della loro finalità, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente anche l’interesse tutelato. (Precedenti: S. 6/2023; S. 193/2022 - mass. 44922; S. 70/2022 - mass. 44854; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 56/2020 - mass. 42161; S. 116/2019 - mass. 41873; S. 108/2017 - mass. 40109; S. 175/2016 - mass. 38980; S. 245/2015 - mass. 38629).Qualora una normativa intersechi più materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e a quella concorrente o residuale delle regioni, occorre individuare l’ambito materiale che, nei singoli casi, deve considerarsi prevalente. (Precedenti: S. 44/2014 - mass. 37746; S. 118/2013; S. 334/2010; S. 237/2009; S. 50/2005).

Massima n. 47237

L’assunzione di impegni da parte dell’Italia attraverso il PNRR non vanifica, di per sé, le competenze regionali, le quali, ai sensi dell’art. 117, quinto comma, Cost., sono chiamate in causa nel provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. (Precedente: S. 223/2023).

Massima n. 47238

Nell’ambito dell’istruzione si intrecciano norme generali, princìpi fondamentali e leggi regionali, oltre che determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche: entro la materia è particolarmente importante definire una precisa linea di demarcazione fra il sintagma “norme generali sull’istruzione”, presente nella normativa costituzionale già all’art. 33 Cost. e affidato alla competenza legislativa esclusiva, e la materia dell’istruzione, rimessa – salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale – alla competenza concorrente e, in particolare, i princìpi fondamentali dettati dallo Stato al suo interno. (Precedente: S. 13/2004 - mass. 28220)Le norme generali sull’istruzione, sorrette da esigenze unitarie, dettano discipline da applicare uniformemente in tutto il territorio nazionale, senza ulteriori svolgimenti normativi a livello di legislazione regionale, essendo funzionali a definire, anche nei profili di rilevanza organizzativa, la struttura portante e le caratteristiche basilari del sistema generale dell’istruzione, chiamato ad assicurare, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all’art. 33, primo comma, Cost., l’identità culturale del Paese e un’offerta formativa omogenea, a garanzia della sostanziale parità di trattamento fra i destinatari di un servizio di primario rilievo costituzionale. (Precedenti: S. 309/2010 - mass. 34986; 279/2005 - mass. 29603)Nelle norme generali sull’istruzione rientrano tutti i diritti e le libertà sanciti dagli artt. 33 e 34 Cost. (quali, tra gli altri, l’istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi, il diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, ma senza oneri per lo Stato, l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione inferiore; il diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi) i quali, però, le perimetrano solo in via di prima approssimazione, poiché spetta al legislatore statale identificarle più precisamente, in osservanza di tutti i parametri costituzionali, a cominciare dall’art. 3 Cost. e dal principio di ragionevolezza, onde il complesso delle fonti legislative rappresenta, per la sua valenza sistematica volta a definire espressamente l’ambito materiale di intervento esclusivo dello Stato, un significativo termine di riferimento per valutare se nuove disposizioni, contenute in altre leggi, possano essere qualificate allo stesso modo (come avviene per le norme sull’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 21 della legge n. 59 del 1997, sull’assetto degli organi collegiali, di cui al d.lgs. n. 233 del 1999, nonché sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all’istruzione, di cui alla legge n. 62 del 2000). (Precedente: S. 200/2009). I princìpi fondamentali della materia dell’istruzione, pur volti a definire elementi di base sorretti da esigenze comuni, non esauriscono in sé stessi la loro operatività ma, attraverso la fissazione di criteri, obiettivi e direttive, informano altre norme più o meno numerose, non riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali sull’istruzione e che, per la loro attuazione, e non già per la loro semplice esecuzione, necessitano dell’intervento del legislatore regionale, in forza di valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle Regioni per il profilo socio-economico (o, lato sensu, organizzativo, quali gli standard strutturali e qualitativi per gli asili nido). (Precedenti: S. 48/2025 - mass. 46735; S. 192/2024; S. 168/2024 - mass. 46401; S. 223/2023; S. 284/2016 - mass. 39343; S. 62/2013 - mass. 37002; S. 279/2012 - mass. 36764; S. 147/2012 - mass. 36384, 36386; S. 92/2011 - mass. 35497; S. 120/2005 - mass. 29286; O. 199/2024).

Massima n. 47239

Nel quadro del principio di leale collaborazione, gli strumenti previsti per assicurare il necessario rispetto delle attribuzioni regionali non sono univoci, ma si diversificano in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all’intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte, nonché alle competenze incise, essendo necessario valorizzare le concrete modalità di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45292; S. 168/2021; S. 169/2020; S. 179/2019; S. 62/2005).

Massima n. 47240

La programmazione scolastica regionale e il dimensionamento sul territorio della rete scolastica sono indubbiamente da ricondurre alle competenze regionali, anche perché è implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall’art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998. Va evidenziato, soprattutto, che sono i profili sostanziali delle scelte amministrative – di indubbia spettanza regionale, quali le dotazioni organiche e la loro distribuzione presso le istituzioni autonome, i criteri per l’organizzazione e l’estensione della rete scolastica con impatto sulle realtà territoriali, l’istituzione di istituti comprensivi mediante aggregazione di scuole esistenti in base a determinate soglie normative – a dover essere inquadrati nell’ambito materiale di competenza concorrente dell’istruzione, ove gli interventi di dettaglio del legislatore regionale non lasciano la possibilità di avocazione di funzioni da parte dello Stato con chiamata in sussidiarietà. (Precedenti: S. 168/2024 - mass. 46401; S. 223/2023 - mass. 45924; S. 284/2016 - mass. 39329, 39336; S. 147/2012 - mass. 36384, 36386; S. 92/2011 - mass. 35495, 35496, 35497; S. 235/2010 mass. 34801; S. 200/2009 - mass. 33544, 33545, 33546, 33547, 33548; S. 34/2005 - mass. 29096; S. 13/2004 - mass. 28220, 28221; O. 199/2024 - mass. 46411). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 2025, nella parte in cui, introducendo nel testo del d.l. n. 208 del 2024, come conv., l’art. 9-bis, comma 2, anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre il termine di conclusione dell’iter di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica e, parallelamente, conferisce al Ministro dell’istruzione e del merito il potere disporre una proroga. Le disposizioni impugnate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione e generano un’incidenza solo mediata sulla competenza regionale del dimensionamento scolastico, dal momento che dettano una disciplina unicamente procedimentale, chiamata a operare sull’intero territorio nazionale per ragioni di unità e uniformità, nonché del complessivo programma di riorganizzazione del sistema scolastico, peraltro oggetto di uno specifico impegno assunto dall’Italia con il PNRR. La presenza anche di una sola regione inadempiente o, comunque, in ritardo rispetto ai termini di legge, inficerebbe l’intera procedura, vanificando l’obiettivo di assicurare all’intera comunità nazionale il regolare avvio dell’anno scolastico, attraverso la conclusione delle procedure di mobilità del personale e i conseguenti trasferimenti, nonché mediante l’adozione del piano triennale dell’offerta formativa, con l’individuazione di numero, tipo e ubicazione dei plessi scolastici, necessari a permettere alle famiglie di iscrivere gli alunni presso le sedi effettivamente disponibili, nonché di completare tutte le fasi di iscrizione e formazione delle classi di ogni istituzione scolastica su tutto il territorio – così preservando, a ben vedere, adeguati spazi di autonomia alle istituzioni scolastiche grazie alla salvaguardia del tempo necessario all’assunzione delle scelte organizzative e progettuali dell’attività formativa. Nemmeno la previsione del potere ministeriale di proroga contrasta con le competenze regionali costituzionalmente riconosciute: coerentemente con una disciplina procedimentale unitaria, non solo considera le esigenze prospettate dalle singole regioni, ma produce anche l’effetto di rendere meno rigido il termine fissato ex lege, consentendo alle regioni stesse, in caso di necessità – come concretamente avvenuto – di chiederne un differimento. L’esercizio di tale potere non lede neppure il principio di leale collaborazione, il quale, per converso, sussiste in re ipsa poiché, oltre al fatto che la disposizione impugnata poggia su un titolo competenziale prevalente rispetto agli altri coi quali si interseca, si osserva il pieno coinvolgimento di entrambi i soggetti istituzionali interessati e la garanzia delle rispettive istanze. L’adozione del piano di dimensionamento, poi, costituisce un adempimento indefettibilmente cadenzato, da rendere operativo prima dell’avvio di ogni anno scolastico, senza rischiarne il rinvio, onde le esigenze di funzionalità del sistema complessivo non possono non riverberarsi sulla valutazione delle modalità di un coinvolgimento regionale; la relativa sequenza procedimentale, del resto, ha inizio proprio con una specifica richiesta della regione – come del resto avvenuto nel caso esaminato – nella quale possono essere indicate tutte le ragioni che potrebbero giustificare la concessione della proroga e, alla luce della generale esigenza di strutturazione pluralistica dei procedimenti amministrativi espressa dalla legge n. 241 del 1990, deve essere garantita la più idonea collaborazione tra le amministrazioni coinvolte).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), nella parte in cui introduce, nel testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), l'art. 9-bis, comma 2, promosse, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze