Corte costituzionale

Sentenza n. 180/2025

Corte cost., sent. 2 dicembre 2025, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/2025
Data di deposito
2 dicembre 2025
Data di decisione
7 ottobre 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:180

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 120, lett. a), legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • legge n. 91 del 15 luglio 2022
  • art. 55, decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022
  • legge n. 51 del 20 maggio 2022
  • art. 37, comma 7, decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022
  • art. 1, comma 120, lett. b), legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 1, comma 120, lett. c), legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 37, decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022
  • art. 37, comma 2, decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022

Parametri

Massime

Massima n. 47147

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sez. 1, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dell’art. 37, comma 7, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. e successivamente modificato dall’art. 1, comma 120, lett. a), b) e c), della legge n. 197 del 2022, secondo cui il contributo straordinario non è deducibile dall’IRES. Il suddetto contributo è stato emanato nell’ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall’invasione russa dell’Ucraina, nel cui contesto le imprese produttrici di energia elettrica e il settore dei combustibili fossili hanno beneficiato degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all’attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di là dei risultati delle normali attività commerciali, che ha reso necessario adottare misure solidaristiche di particolare rilievo. In questi termini, il prelievo ha riguardato esclusivamente una capacità contributiva riconducibile a un incremento “speculativo” dei prezzi di vendita dei prodotti energetici. Data questa particolare struttura e finalità del contributo, la mancata previsione della sua deducibilità, da un lato, si presenta non incoerente con la sua natura e, dall’altro, rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall’IRES dei costi fiscali inerenti, trovando giustificazione nell’interesse fiscale connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai descritti eventi straordinari. Nel caso in esame, inoltre, nessun significativo effetto distorsivo si è verificato in forza della censurata mancata deducibilità del contributo straordinario: qualora il legislatore, in vista della complessiva esigenza di gettito del biennio, avesse aumentato l’aliquota del contributo per poi prevederne, nell’anno successivo, la deducibilità dall’IRES, l’effetto sarebbe stato sostanzialmente analogo, senza alcun miglioramento della situazione dei soggetti passivi (alcuni o tutti) del contributo. Parimenti non fondata è la questione relativa alla violazione del divieto di doppia imposizione, evocato in termini non pertinenti: il mancato riconoscimento della deducibilità di un’imposta dall’IRES non dà luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica quando i presupposti dei due tributi sono diversi. (Precedenti: S. 171/2024 - mass. 46429; S. 111/2024 - mass. 46240; S. 262/2020 - mass. 42996).

Massima n. 47148

Una legge tributaria retroattiva non comporta di per sé violazione del principio della capacità contributiva, occorrendo, invece, verificare, di volta in volta, se la legge stessa, nell’assumere a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità stessa, violando così il precetto costituzionale sopra richiamato (Precedente: S. 315/1994 - mass. 20590).

Massima n. 47149

Quando si tratta di definire e attuare politiche in materia fiscale la Corte EDU è solita riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli Stati: le autorità nazionali sono infatti ritenute in linea di massima in una posizione migliore del giudice internazionale per decidere che cosa rientri nell’interesse della giustizia sociale.

Massima n. 47150

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 19, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. add. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e successivamente modificato, secondo cui il contributo straordinario non è deducibile dall’IRES. Tale contributo non ha carattere confiscatorio, perché la previsione (art. 53 Cost.) di un esplicito principio di capacità contributiva al quale rapportare la legittimità degli interventi impositivi preclude la possibilità di evocare, forzandone dal punto di vista concettuale l’area di applicazione, la garanzia costituzionale del diritto di proprietà; né la possibilità di effetti abnormi in termini di incisione sul patrimonio e sul reddito di un’impresa cambia i termini della questione, perché il sindacato costituzionale si esaurisce comunque all’interno della verifica, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., della non arbitrarietà dell’indice di capacità contributiva individuato dal legislatore, nonché della ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione, senza che venga in rilievo la tutela della proprietà di cui all’art. 42 Cost. Peraltro, va anche precisato che patrimonio e reddito, cioè le entità di cui il rimettente denuncia l’effetto confiscatorio, sono estranei al presupposto del contributo di solidarietà straordinario che attiene a una diversa grandezza economica (la variazione in aumento del saldo tra le operazioni IVA attive e passive di cui alle LIPE dei periodi di riferimento). Inoltre va innanzitutto sottolineato che, sebbene la situazione prospettata dal rimettente tenda, nel caso concreto, ad assumere un carattere estremo – effetto che normalmente e ragionevolmente viene evitato dal legislatore stabilendo un tetto massimo all’imposizione, soglia massima che però non è stata disposta in riferimento al contributo censurato, il quale presenta caratteri strutturali critici, che in un tempo ordinario non consentirebbero di per sé di superare il test della connessione razionale e della proporzionalità (il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una soglia assoluta, 5 milioni di euro, e una percentuale del 10% al di sotto della quale non trova applicazione l’imposta) –, ciò non avviene in conseguenza di aliquote così elevate da compromettere situazioni personali, come invece nei casi considerati in Corte EDU, ma di congiunture aziendali particolari su cui si è innestato il singolare meccanismo impositivo del contributo di solidarietà. Esso, peraltro, non era privo di giustificazione in quanto introdotto per fronteggiare una situazione straordinaria che non consentiva di fare riferimento al più confacente parametro del reddito. Anche in relazione a questa lacuna, perciò, vengono in rilievo quelle circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto sui generis l’intervento normativo, a fronte delle quali si sono manifestate particolarissime esigenze di gettito e di solidarietà. Questa considerazione è dirimente anche riguardo alla mancata fissazione di una soglia massima al prelievo, probabilmente dovuta alla difficoltà di calibrarne le conseguenze in termini di gettito. È dunque solo tenendo conto del carattere del tutto sui generis del contesto in cui è stato calato il temporaneo intervento impositivo che può eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore; né è pertinente il richiamo del rimettente al minimo vitale, trattandosi di grandezza concettualmente non riferibile alle imprese. Neppure fondata, infine, è la questione sul contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. che, secondo il rimettente, conseguirebbe dal carattere retroattivo dell’imposizione. Nel caso di specie, la manifestazione di ricchezza presa in considerazione dal legislatore è pur sempre quella maturata nell’anno 2022. Il riferimento, quindi, a fatti passati ha costituito solo lo strumento per concretizzare il meccanismo impositivo alla base del contributo straordinario, senza che possa ritenersi venuto meno, solo per questo, il carattere dell’attualità dell’indice di capacità contributiva considerato dal legislatore. (Precedente: S. 111/2024 - mass. 46238).

Massima n. 47151

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 19, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 37, comma 2, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e successivamente modificato, secondo cui il contributo straordinario non deducibile dall’IRES, va calcolato sul raffronto delle attività svolte nel periodo ottobre 2021-aprile 2022 con quelle svolte nel periodo ottobre 2020-aprile 2021. Benché sia indubbio che solo confrontando periodi temporali omogenei è possibile misurare l’eventuale incremento di capacità contributiva, circa l’individuazione del dies a quo del primo periodo temporale da mettere a confronto con quello successivo, il rimettente, asserendo il difetto di omogeneità dei periodi temporali messi a confronto ai fini del calcolo del contributo straordinario, giunge alla conclusione, che dovrebbe essere preso in considerazione il momento in cui il contribuente ha iniziato a emettere fatture IVA attive, id est quando è iniziata l’attività di cessione dei prodotti energetici. Tale interpretazione non può essere seguita, perché, in contrasto con il tenore della disposizione censurata, sottrarrebbe dal calcolo del saldo relativo al primo periodo le fatture IVA passive. Al fine della determinazione del momento d’ingresso nel sistema dell’IVA, occorre allora valorizzare il compimento di operazioni passive, secondo una impostazione che trova conforto nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata richiede, quindi, che, ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neo-costituite, decorra dal compimento di operazioni passive finalizzate all’attività di impresa e che, correlativamente, anche il secondo periodo temporale venga, in modo omogeneo, temporalmente ristretto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 120, lettere a), b) e c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sezione 1, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 19, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito e successivamente modificato, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 19, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze