Corte costituzionale

Sentenza n. 137/2025

Corte cost., sent. 28 luglio 2025, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/2025
Data di deposito
28 luglio 2025
Data di decisione
23 giugno 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:137

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46950

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 47 e 48 CDFUE e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui dispone la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso. Da un lato, il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione alla quale è subordinata la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale; dall’altro, la motivazione è insufficiente anche in riferimento agli altri parametri indicati. (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025 - mass. 46639; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 85/2024).

Massima n. 46951

Nella Costituzione il dovere tributario è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali sia gran parte di quelli civili. Il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene pertanto al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis, in quanto funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce. È in questo mutato contesto costituzionale che ruotano i richiami, già operati dalla Corte costituzionale, alla collaborazione nei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e il privato, quando siano in gioco gli obblighi di solidarietà politici, economici e sociali (art. 2 Cost.), tra i quali quelli in materia tributaria e al fatto che il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza. (Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41902; S. 351/2000 - mass. 25577; O. 246/1993 - mass. 19434).

Massima n. 46952

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabiliscono la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso. Poiché la non utilizzabilità degli elementi informativi – già oggetto, nel diritto vivente, di un’interpretazione restrittiva – produce non solo preclusioni di natura processuale ma anche riflessi sul piano sostanziale, l’interpretazione delle disposizioni censurate deve renderle del tutto estranee alla portata del principio nemo tenetur se detegere, che costituisce un corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost. e del giusto processo, per cui sottostanno al rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Questi principi risultano rispettati nella misura in cui l’inutilizzabilità degli elementi informativi costituisce uno strumento finalizzato a spingere il contribuente a cooperare all’attività dell’amministrazione finanziaria, nell’ambito di una lealtà espressiva di una convergenza di interessi alla corretta determinazione dell’obbligazione tributaria. Ne discende che la previsione censurata deve essere interpretata in senso fortemente restrittivo, non solo confermando interamente quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ma riducendone ulteriormente la portata applicativa. In particolare, si deve ritenere, valorizzando l’espressione utilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria. Devono, pertanto, essere esclusi dall’ambito applicativo della sanzione dell’inutilizzabilità quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto misto, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente. Infine, nella medesima prospettiva, e in forza dell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, deve anche essere ampliato il principio per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46708; S. 84/2021 - mass. 43812; S. 288/2019 - mass. 41902; S. 186/1982; S. 121/1982 - mass. 9889; S. 201/1970 - mass. 5340; O. 181/2007 - mass. 31352).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevate, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 28, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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