Corte costituzionale
Sentenza n. 125/2025
Corte cost., sent. 24 luglio 2025, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/2025
- Data di deposito
- 24 luglio 2025
- Data di decisione
- 21 maggio 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Luciani
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, comma 2, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
Parametri
- art. 138, Costituzione
- art. 137, comma 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 46974
Il complesso delle previsioni normative che scolpiscono l’identità della nostra Costituzione definisce i princìpi «fondamentali» o «supremi», identificabili, nel corpo della Costituzione, sulla base di saldi criterî interpretativi d’ordine testuale e storico. Tali princìpi non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali, sicché costituiscono un limite assoluto per le fonti – pur di rango costituzionale – previste dall’art. 138 Cost. L’identità della Costituzione è pertanto definita, nel suo contenuto essenziale, una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla, tant’è vero che, qualora fossero in contrasto con l’insieme delimitato dei princìpi fondamentali (supremi), sarebbero costituzionalmente illegittime. Se a una legge costituzionale o di revisione costituzionale fosse consentito farlo, infatti, essa introdurrebbe un nuovo limite alle successive leggi di revisione costituzionale, ponendosi come condizione della loro legittimità pur essendo pariordinata. Sennonché, il regime delle condizioni di legittimità delle fonti di rango costituzionale è definito direttamente dalla Costituzione e non è nella loro libera disponibilità: eccezion fatta per la Costituzione, nessuna fonte può essere ministra del proprio regime normativo (della propria “forza” e del proprio “valore”), che dipende sempre dalla fonte di rango superiore. La modificazione delle disposizioni che definiscono quei princìpi e la loro evoluzione nella dinamicità del divenire storico sono sempre possibili, ma a condizione ch’essi non siano sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale. (Precedenti: S. 159/2023 - mass. 45663; S. 115/2018 - mass. 41256; S. 118/2015 - mass. 38427; S. 238/2014 - mass. 38135; S. 203/1989 - mass. 12887; S. 1146/1988; O. 24/2017 - mass. 39719).
Massima n. 46975
Il tendenziale rispetto dei precedenti della Corte costituzionale è funzionale ad assicurare autorevolezza alla giurisdizione costituzionale. Possono però giustificarsi mutamenti rispetto a precedenti statuizioni allorché sussistano ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate; situazioni rinvenibili, ad esempio: i) nel caso di inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee, ii) di mutato contesto sociale od ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o iii) il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza o, ancora, iv) nel caso di maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa. Va poi ribadito che l’effetto preclusivo, per il giudice a quo, della riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio, desumibile dall’art. 137, terzo comma, Cost., opera soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: i) norme censurate, ii) profili di incostituzionalità dedotti e iii) argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità. (Precedenti: S. 24/2025 - mass. 46686; S. 203/2024 - mass. 46476; S. 66/2019 - mass. 42110; S. 29/1998 - mass. 23748).
Massima n. 46976
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Roma, sez. speciale per gli usi civici, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, dell’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, la quale consente – a seguito della sentenza n. 46 del 1995 – al commissario agli usi civici (nel caso di specie: usi civici ritenuti appartenere alla proprietà collettiva dei naturali di Anagni) di avviare d’ufficio i procedimenti giudiziari ch’egli stesso dovrà successivamente definire. La confluenza nel giudice anche di funzioni di impulso processuale può essere transitoriamente giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una rigorosa tutela della terzietà del giudice. In particolare, l’essenzialità del riconoscimento al commissario agli usi civici di un potere officioso di impulso processuale permane invariata al fine di un’adeguata tutela dell’ambiente, poiché la natura nazionale di tale interesse non permette di accontentarsi dell’iniziativa di soggetti privati e di organi regionali o locali, che degli interessi di respiro nazionale non sono – giuridicamente e logicamente – portatori. Né può affermarsi che il quadro normativo sia stato modificato in ragione delle novelle che hanno riguardato i due parametri che presidiano i beni costituzionali posti a raffronto dalla sentenza n. 46 del 1995, cioè gli artt. 9 e 111 Cost.: benché siano stati oggetto di revisione (in forza rispettivamente della legge cost. n. 1 del 2022 e della legge cost. n. 2 del 1999), essi mantengono la consistenza essenziale dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione. Vanno dunque ritenute inammissibili le questioni sollevate proprio nella prospettiva della necessità di un ripensamento giurisprudenziale in ragione del ritenuto mutamento del contesto normativo e del fluire del tempo. Ora come allora, infatti, l’interesse alla tutela del bene ambiente è nazionale e non solo regionale o locale; ora come allora si avverte la necessità che nazionale e non solo regionale o locale sia il soggetto istituzionale chiamato ad attivarsi per assicurare detta tutela; ora come allora, tale necessità può essere soddisfatta, allo stato, dal conferimento di un potere di impulso processuale al commissario agli usi civici (ferma restando la legittimazione degli enti esponenziali dei domini collettivi riconosciuta dalla legge n. 168 del 2017). E, poiché è evidente che la sovrapposizione di funzioni giudicanti e di funzioni di impulso processuale genera significative linee di tensione con il diritto di difesa e con il principio della terzietà del giudice, l’attivazione del legislatore è particolarmente necessaria. Inoltre, l’innesto di un istituto premoderno come l’uso civico o il dominio collettivo sul tronco del diritto moderno è problematico e, per attecchire correttamente, abbisognerebbe di una sapiente opera di coordinamento legislativo. È pertanto stringente l’esigenza di un intervento legislativo in materia, anche perché la disciplina introdotta dalla legge n. 1766 del 1927, concepita essenzialmente allo scopo della liquidazione degli usi civici, ha finito per rovesciarsi in normativa soprattutto protettiva della loro esistenza e del loro mantenimento senza che – però – se ne aggiornassero adeguatamente i contenuti. (Precedenti: S. 96/2025 - mass. 46902; S. 152/2024 - mass. 46385; S. 105/2024 - mass. 46148; S. 119/2023; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 113/2018 - mass. 41129; S. 126/2016 - mass. 38891; S. 240/2003 - mass. 27857; S. 345/1997 - mass. 23551; S. 46/1995 - mass. 21890; S. 133/1993 - mass. 19467; S. 398/1989 - mass. 13531; S. 210/1987 - mass. 4343; S. 247/1974 - mass. 7456; S. 35/1972 - mass. 5940; S. 73/1970 - mass. 5006; O. 207/2018 - mass. 41522; O. 21/2014 - mass. 37630; O. 168/2002 - mass. 26983).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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